Legislazione

Modifiche in materia di assegno divorzile: il Senato analizza i disegni di legge

Redazione
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Gli AA.SS. 167 e 1293 apportano modifiche alla l. n. 898/1970 in materia di divorzio, intervenendo sulla disciplina relativa alla determinazione dell’assegno divorzile.

A.S. 1293. Di recente approvato dalla Camera dei deputati e composto da tre articoli, il disegno di legge n. 1293 modifica l’art. 4 l. n. 898/1970 relativo al procedimento contenzioso di divorzio. In particolare, viene abrogato il comma 12 e integrato il comma 4, prevedendo che, su richiesta di parte, il presidente si riserva di riferire immediatamente al collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva sullo scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio.
Le ulteriori modifiche riguardano l’articolo 5 della legge e in particolare la possibilità per il tribunale, con la sentenza di divorzio, di disporre a carico di un coniuge l’obbligo di versare all’altro l’assegno, determinato sulla base delle circostanze previste dal nuovo comma 7. Con l’inserimento, poi, del nuovo comma 9 è previsto che l’assegno non è dovuto in caso di nuovo matrimonio, nuova unione civile o stabile convivenza del richiedente.
Infine, l’ultimo articolo del disegno di legge contiene la norma transitoria in base alla quale i nuovi presupposti e criteri per il riconoscimento dell’assegno di divorzio si applicano anche ai procedimenti per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio in corso.

A.S. 167. Anche il primo articolo del disegno di legge n. 167 interviene sull’art. 5 l. n. 898/1970 e prevede che il tribunale, sempre con la sentenza di divorzio, può disporre l’attribuzione di un assegno allo scopo di compensare la disparità delle condizioni di vita dei coniugi che lo scioglimento determina. Infine, ulteriori interventi riguardano anche in questo caso gli elementi di valutazione nella determinazione dell’assegno periodico da parte del tribunale, quali le condizioni personali ed economiche dei coniugi, il contributo personale dato da entrambi alla conduzione familiare, il patrimonio e il reddito, l’impegno di cura di figli comuni non economicamente indipendenti e il comportamento tenuto complessivamente da ciascuno.