Mancato pagamento spontaneo del cliente: cosa deve fare l’avvocato per chiedere la maggiorazione del compenso?
Nelle ipotesi in cui manchi il pagamento spontaneo da parte del cliente, il difensore può chiedere un compenso maggiore rispetto a quello previamente indicatogli, solo ove ne abbia fatto espressa riserva. Riserva che, per poter valere, deve contenere la specifica previsione di una maggiorazione dell’importo in mancanza di tempestivo integrale pagamento di quanto richiesto.
Ad avviso del Collegio, nel caso di specie, deve confermarsi il giudizio di colpevolezza in ordine alla condotta dell’avvocato ricorrente, avendo il predetto violato il precetto deontologico che impone all’avvocato di non richiedere compensi manifestamente sproporzionati rispetto all’attività svolta nonché di non richiedere, in caso di mancato pagamento, un compenso maggiore di quello già indicato, «salvo che non abbia fatto espressa riserva da formularsi contestualmente alla indicazione del compenso richiesto dall’avvocato, dal momento che i destinatari della richiesta devono essere messi in grado di conoscere immediatamente ed inequivocabilmente le conseguenze alle quali vanno incontro in caso di mancato, spontaneo pagamento del compenso richiesto dal professionista nell’ammontare specificamente indicato».
Ritiene, quindi, il CNF, come non possano esservi dubbi sulla circostanza che la documentazione in atti e le complessive risultanze istruttorie comprovino l’inosservanza, da parte dell’avvocato ricorrente, di quanto previsto dall’art. 29, comma 5, del vigente codice deontologico forense e per tali ragioni rigetta il ricorso.