Liquidazione delle spese legali al difensore e applicabilità della ritenuta d’acconto IRPEF
Con la Risoluzione n. 35 del 15 marzo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce in quale ipotesi le somme liquidate al difensore per le spese legali non costituiscono reddito di lavoro autonomo e non sono assoggettate a ritenuta IRPEF.
Il quesito. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, tramite istanza di consulenza giuridica, ha domandato se quanto liquidato dal giudice al legale rappresentante, munito di apposita delega all’incasso, per la parte relativa alle spese legali di sua spettanza, debba essere assoggettato a ritenuta d’acconto IRPEF. Nel dettaglio, la richiesta è volta a chiarire se la suddetta ritenuta vada applicata anche nel caso in cui il legale non sia distrattario, ma richieda comunque di incassare le somme liquidate in sentenza alla controparte vittoriosa, in forza di un mandato di incasso rilasciato allo stesso dalla controparte.
Applicabilità della ritenuta. Dando risposta all’istanza, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, posta la regola generale per cui le somme liquidate al difensore per le spese legali sono assoggettate a ritenuta d’acconto, l’Ente della Riscossione è esonerato dall’effettuazione della ritenuta prevista dal citato art. 25 “nella sola ipotesi in cui le somme erogate al difensore della parte vittoriosa non costituiscano per quest’ultimo reddito di lavoro autonomo, ovvero qualora questi produca copia della fattura emessa, nei confronti del proprio cliente, per la prestazione professionale resa. In tal caso, infatti, è da ritenersi che quanto erogato dall’istante al difensore munito di delega all’incasso vada a ristorare la parte vittoriosa delle spese legali sostenute”.