Legislazione

Legittima difesa. Il Senato approva in via definitiva il DDL

Redazione
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Il testo è composto da 9 articoli, i quali – oltre alle modifiche in materia di legittima difesa ed eccesso colposo – intervengono anche su alcuni reati contro il patrimonio, nello specifico furto in abitazione, furto con strappo (c.d. scippo) e rapina, nonché sul delitto di violazione di domicilio.

Legittima difesa domiciliare (art. 52 c.p.). Il DDL introduce una presunzione assoluta sull’esistenza della causa di giustificazione per cui nelle ipotesi di legittima difesa domiciliare è considerato sempre sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa.
È altresì considerato sempre in stato di legittima difesa colui che, all’interno del domicilio, e dei luoghi a esso equiparati, respinga l’intrusione da parte di una o più persone «posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica».
Con la modifica al comma 3 dell’art. 52 c.p. al domicilio è equiparato «ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale).

Eccesso colposo (art. 55 c.p.). Nelle suddette ipotesi di legittima difesa domiciliare è ora esclusa la punibilità di chi trovandosi in condizione di minorata difesa ovvero in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo, ai sensi dell’art. 61, comma 1, n. 5 c.p., commetta il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità.

Sospensione condizionale della pena. (art. 165 c.p.). Nei casi di condanna per furto in abitazione e furto con strappo, il pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa diventa presupposto necessario per la concessione della sospensione condizionale della pena.

Inasprimenti sanzionatori. La novella legislativa interviene sul quadro sanzionatorio di della violazione di domicilio, del furto in abitazione, del furto con strappo e della rapina; questi ultimi, tra l’altro, avevano già visto un aumento sanzionatorio con la legge 103/2017, c.d. riforma Orlando.
Le pene per il reato di cui all’art. 614 c.p., violazione di domicilio vengono elevate da 6 mesi a 1 anno nel minimo e da 3 a 4 anni nel massimo. In caso di violazione di domicilio aggravata la pena detentiva diventa da 2 a 6 anni (anziché da 1 a 5 anni).
La pena detentiva per il reato di furto in abitazione e di furto con strappo (art. 624-bis c.p.) diventa da 4 a 7 anni (attualmente da 3 a 6 anni). Le ipotesi aggravate, contemplate al comma 3, sono invece punite con la reclusione da 5 a 10 anni (anziché da 4 a 10) e con la multa da 1000 a 2500 euro (ora stabilita da euro 927 a 2000).
Aumentata anche le pena della rapina (art. 628 c.p.) che da 4 a 10 anni di reclusione diventa da 5 a 10 anni. In ipotesi di rapina aggravata il minimo edittale passa da 5 a 6 anni di reclusione, mentre il massimo rimane invariato a 20 anni, e la pena pecuniaria, ora prevista nella multa da 1290 a 3098 €, è rideterminata “da 2000 a 4000 euro”.
La pena per le ipotesi pluriaggravate è invece determinata nella reclusione da 7 a 20 anni (ora da 6 a 20) e nella multa da 2500 a 4000 euro (ora 1538 a 3098).

Disciplina civilistica (art. 2044 c.c.). Con l’inserimento di 2 nuovi commi nell’art. 2044 c.c. viene ora esclusa la responsabilità nei casi di legittima difesa domiciliare di cui all’art. 52, commi 2, 3 e 4, c.p. In caso di eccesso colposo, ex comma 2 dell’art. 55 c.p. al danneggiato è invece riconosciuto il diritto a una indennità che dovrà essere calcolata dal giudice con equo apprezzamento tenendo conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.

Patrocinio a spese dello Stato. La modifica all’art. 115-bis T.U. spese di giustizia estende le norme sul patrocinio a spese dello Stato a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo.
È ad ogni modo prevista la possibilità per lo Stato di ripetere le spese anticipate qualora, in seguito alla riapertura delle indagini o revoca del proscioglimento, la persona venga condannata in via definitiva.

Formazione ruoli d’udienza. L’art. 132-bis disp. att. c.p.p. prevede ora un canale prioritario, nella formazione dei ruoli di udienza per i processi relativi ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose verificatesi in presenza di una delle circostanze di cui agli artt. 52, commi 2, 3 e 4, e 55, comma 2, c.p.