Legge Pinto: l’istanza di prelievo non vincola l’equa riparazione
Con la sentenza n. 34/19, depositata ieri, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2, d.l. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008 secondo il quale «[l]a domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all’art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione».
L’istanza di prelievo. La Corte ha riconosciuto una violazione dell’art. 117, comma 1, Cost. in relazione agli artt. 6 e 13 Cedu. Secondo la giurisprudenza CEDU infatti i rimedi preventivi volti ad evitare la durata eccessiva del procedimento devono essere effettivi, devono cioè velocizzare concretamente la decisione da parte del giudice competente. L’istanza di prelievo costituisce invece una mera facoltà del ricorrente con effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo, risolvendosi in un adempimento formale, «rispetto alla cui violazione la, non ragionevole e non proporzionata, sanzione di improponibilità della domanda di indennizzo risulta non in sintonia né con l’obiettivo del contenimento della durata del processo né con quello indennitario per il caso di sua eccessiva durata».
La giurisprudenza interna ha inoltre affermato che, in tema di equa riparazione per eccessiva durata del processo, la lesione del diritto alla definizione del procedimento entro un termine ragionevole deve essere riscontrata, nelle cause dinanzi al giudice amministrativo, con riferimento al periodo decorrente dall’instaurazione del procedimento «senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo o alla sua ritardata presentazione».
Conclude la Consulta precisando che la mancata presentazione dell’istanza di prelievo può costituire elemento rilevante ai fini della quantificazione dell’indennizzo ex legge Pinto, ma non può condizionare la stessa proponibilità della domanda.