Professione forense

Le parti private del processo penale: la persona offesa

Redazione
giustizia

di Alessandro Amaolo – dottore specializzato nelle Professioni Legali con indirizzo Giudiziario Forense ed abilitato all’esercizio della Professione di Avvocato presso la Corte d’Appello di Ancona.

Nella normativa processual-penalistica precedente al codice attuale, l’offeso dal reato aveva una posizione definita “ibrida”. Il vecchio codice di procedura penale del 1930, nella formulazione originaria, conferiva all’offeso, da un lato, il potere di proporre querela, dall’altro, circoscriveva essenzialmente gli spazi di movimento permessi a tale soggetto entro l’ambito contrassegnato dall’art. 306 c.p.p. che autorizzava «in ogni momento dell’istruzione la persona offesa dal reato» a «presentare memorie, indicare elementi di prova e proporre indagini per l’accertamento della verità». Con la puntualizzazione che, in ogni caso, «l’esercizio di questa facoltà non conferisce alla predetta persona alcun altro diritto nel procedimento». Un ordinamento processuale di natura inquisitoria contraddistinto dal ruolo monopolizzatore del pubblico ministero, unico dominus dell’azione penale, di fatto, non poteva consentire iniziative all’offeso dal reato oltre quelle marginali e secondarie previste dall’art. 306 c.p.p. 1930(1).

In via preliminare, lo scrivente ritiene opportuno osservare che il concetto di persona offesa è stato oggetto di numerosi cambiamenti durante gli anni, modifiche che hanno riguardato la nozione stessa di “persona offesa” e che hanno reso più chiaro il suo ruolo all’interno del procedimento penale, attribuendole più rilevanti poteri. Il codice di procedura penale del 1988 ha, quindi, potenziato e sviluppato (rispetto alla normativa previgente del 1930 che strumentalizzava la vittima quale principale testimone) il ruolo della persona offesa, definendola, come soggetto autonomo del procedimento.
Le norme giuridiche relative alla persona offesa sono contenute all’interno del codice di procedura penale e, più precisamente, con gli articoli 90 c.p.p., 90-bis c.p.p., 90-ter c.p.p., 90-quater c.p.p., 91 c.p.p. e 92 c.p.p.
Tuttavia, il legislatore, pur dedicando alla persona offesa dal reato un autonomo spazio all’interno del libro I del nuovo codice di rito, non ne dà alcuna definizione.
In quanto persone offese, alle vittime è ammessa la possibilità di nominare un proprio difensore di fiducia, ma, allorché non ne usufruiscano, possono esercitare personalmente i diritti che sono riconosciuti alla persona offesa nell’ambito del processo penale. In capo alle vittime, anche se vulnerabili, non è infatti prevista l’assistenza legale obbligatoria mediante la nomina di un difensore d’ufficio (in caso di mancata nomina o di assenza del difensore di fiducia), che contrariamente è in ogni caso garantita ai soggetti “imputati”.
Il concetto di persona offesa non si esaurisce, dunque, nell’ambito delle persone fisiche, ma ricomprende anche qualsiasi altro soggetto cui sia attribuita la titolarità di un interesse protetto dalla norma penale e aggredito dal reato. In concreto, quindi, offese possono essere le persone giuridiche private, le persone giuridiche pubbliche e tra di esse lo Stato stesso, non come Stato-ordinamento, ma come Stato-amministrazione, o, se si preferisce, non come titolare “dell’interesse alla composizione del conflitto”, ma come titolare di un “interesse in conflitto”, quale può essere quello inerente a una specifica funzione statale di natura amministrativa o giudiziaria e la cui lesione, o messa in pericolo, costituisce l’essenza del reato (si pensi ai delitti contro la pubblica amministrazione o contro l’amministrazione della giustizia). Anche le collettività prive di personalità giuridica, in quanto formazioni organiche alle quali fanno unitariamente capo rapporti rilevanti per il diritto, possono assumere la veste di persone offese dal reato.

Il primo comma dell’articolo 90 c.p.p. stabilisce che “la persona offesa(2) dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione(3), indicare elementi di prova”.
In tema di diritti e facoltà della persona offesa, l'art. 90 del c.p.p. consente alla suddetta, anche se non costituita (o non ancora costituita) parte civile di indicare elementi di prova e quindi anche di chiedere al giudice di merito l'ammissione di testimoni. (Cassazione penale, sezione VI, 5 agosto 1999, n. 9967).
La persona offesa, dopo che è stata esercitata l’azione penale, può prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero (art. 131, disp. att., c.p.p.). Prima di tale momento, è possibile per la persona offesa presentare istanza al pubblico ministero per estrarre copia di specifici atti. Il pubblico ministero, tenuto conto delle esigenze investigative, può autorizzare l’accesso al fascicolo (art. 116 c.p.p.).
La persona offesa nel processo penale non coincide sempre con il danneggiato(4) o la parte civile. Danneggiato, infatti, può essere chiunque abbia subito un pregiudizio patrimoniale o morale a causa di un reato, pur senza essere il titolare dell’interesse penalmente protetto (ad esempio, nell’omicidio, i congiunti, gli eredi o anche i creditori della vittima possono aver sofferto un danno in seguito al comportamento criminoso, ma la persona offesa è l’ucciso, titolare dell’interesse tutelato dalla norma penale e leso dal delitto).
Solo per fare un ulteriore esempio, si pensi alla tentata truffa: qui vi è una persona offesa dal reato, dato che la libera determinazione contrattuale è stata in ogni caso rovinata, ma non vi è alcun danno (il reato si è fermato alle soglie del tentativo), e di conseguenza nessun danneggiato.
La diversificazione sul piano giuridico dei concetti di “persona offesa” e di “persona danneggiata”, e delle situazioni ad esse correlate, trova la sua ratio nel fatto che l’offesa insita nel reato, il c.d. danno criminale, non equivale al danno risarcibile.
Poi, correlato all’interesse della persona offesa è la punizione del colpevole; si può correttamente ritenere che la persona è legittimata ad una sorta di attività ad adiuvandum del pubblico ministero e non è parte del processo. La persona offesa può presentare memorie ed indicare degli elementi di prova, così come chiedere al Procuratore Generale di avocare le indagini.
Inoltre, nel vigente ordinamento processuale alla persona offesa è riconosciuta la capacità di testimoniare; la sua deposizione, in astratto immune da sospetto perché portatrice di interessi in posizione di antagonismo con quelli dell’imputato, se ritenuta dal giudice attendibile, a tal fine facendo ricorso all’utilizzazione ed all’analisi di qualsiasi elemento di riscontro o di controllo ricavabile dal processo, deve ritenersi attendibile ed il convincimento trattone, se sostenuto da congrua e logica motivazione, non può soffrire censure di legittimità. (Cassazione penale, Sezione II, sentenza n. 3438 del 27 giugno 1998).
L'avviso della richiesta di archiviazione, previsto dall'art. 408, comma 2, c.p.p., spetta soltanto (nel presupposto che sia stata fatta l'apposita dichiarazione), alla persona offesa dal reato, cioè al titolare dell'interesse specifico direttamente protetto dalla norma incriminatrice. Non è, pertanto, titolare del diritto a ricevere il suddetto avviso (né della facoltà di proporre opposizione all'archiviazione), la persona che sia solo danneggiata dal reato, avendo essa unicamente la possibilità di costituirsi parte civile nel processo, se ed in quanto quest'ultimo venga instaurato. (Cassazione penale, sez. VI, 21 agosto 1995, n. 2453)

L’ultimo comma dell’articolo 90 c.p.p. stabilisce che “qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente”. In sintesi, la persona offesa(5) è il titolare dell’interesse che costituisce l’oggetto giuridico del reato (interesse tutelato). Tale non è pertanto qualunque persona che subisca un danno dal reato, ma solo il titolare del bene protetto dalla norma e, pertanto, colui che subisca l’offesa essenziale per la sussistenza del reato.
Qualora nel corso del procedimento incidentale di archiviazione di cui agli artt. 408 ss. c.p.p. si verifichi il decesso della persona offesa, l'erede non può succedere nella posizione sostanziale e processuale del defunto, in quanto la qualità di persona offesa è strettamente personale e correlata al rapporto processuale penale che si instaura con l'indagato e non è trasmissibile iure hereditatis, mentre, nel caso in cui la persona offesa successivamente deceduta abbia provveduto a costituirsi parte civile(6), per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali cagionati dal reato, si trasmette all'erede il diritto al risarcimento dei detti danni, nonché la relativa posizione processuale nel contesto dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale. (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 22 ottobre 2002, n. 35518).
Inoltre, si ritiene opportuno osservare come l'omessa indicazione di tutte le persone offese e la loro omessa citazione pur essendo previsto a pena di nullità dell'art. 178 c.p.p. è un vizio che a norma dell'art. 182 c.p.p. può essere eccepito solo da chi vi ha interesse e tale non è l'imputato, che conserva sempre la facoltà di citare la persona offesa come teste. (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 16 settembre 2003, n. 35555)

Infine, In tema di valutazione della prova testimoniale, le dichiarazioni rese dalla persona offesa, sottoposte ad un attento controllo di credibilità, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato, senza che sia indispensabile applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 commi terzo e quarto c.p.p., che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere piú rigoroso, fino a valutare l'opportunità di procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che necessitavano i riscontri esterni, in quanto risultava che la parte civile, vittima di una sequela di prevaricazioni e discriminazioni da parte degli imputati, aveva nei loro confronti dei vigorosi risentimenti. (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 02 agosto 2004, n. 33162)

In ultima analisi la ratio legis dell’argomento preso in esame si può sintetizzare come segue. Orbene, la persona offesa, pur non essendo parte, beneficia di molteplici diritti e facoltà. Essa invero è soggetto processuale che possiede poteri di sollecitazione probatoria e di impulso processuale (cd. accusa sussidiaria) che rilevano soprattutto durante la fase delle indagini preliminari.
In conclusione, lo Stato, mediante il riconoscimento di diritti alle persone offese da un reato, non fa altro che adempiere a quei doveri solidaristici, previsti all’art. 2 della Costituzione, nonché a realizzare la piena attuazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione.
Considerazioni di politica del diritto inducono lo scrivente a ritenere che nel contesto di un sistema accusatorio l’esito del processo costituisce il frutto di «un’attiva partecipazione di tutti i soggetti processuali che intervengono con la loro personalità e da diverse prospettive in ogni momento dello sviluppo procedimentale».
Ovviamente, fra i soggetti processuali si devono necessariamente includere a pieno titolo anche la persona offesa da un reato.

 

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Note

(1) Art. 306 (Facoltà della persona offesa dal reato) In ogni momento dell'istruzione la persona offesa dal reato, anche se non si è costituita parte civile, può presentare memorie, indicare elementi di prova e proporre indagini per l'accertamento della verità. L'esercizio di questa facoltà non conferisce alla predetta persona alcun altro diritto nel procedimento. REGIO DECRETO 19 ottobre 1930, n. 1399 Approvazione del testo definitivo del Codice di Procedura Penale. (GU Serie Generale n.251 del 26-10-1930)

(2) La nullità derivante dall'omessa citazione della persona offesa non può essere eccepita dall'imputato, poiché egli manca di interesse all'osservanza della disposizione violata, il cui unico scopo è quello di consentire l'eventuale costituzione di parte civile al destinatario della citazione. (Cassazione penale, sez. II, 29 marzo 2011, n. 12765)

(3) È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla persona offesa avverso il decreto di archiviazione, a nulla rilevando che la stessa abbia il titolo di difensore iscritto nell’apposito albo. (Cassazione penale, Sezione VI, sentenza n. 8995 del 02 marzo 2015)

(4) La persona danneggiata, pur costituita parte civile, che non sia anche persona offesa non è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, essendo tale impugnazione destinata alla tutela esclusiva degli interessi penalistici della persona offesa. (Fattispecie relativa al ricorso, ritenuto inammissibile, presentato dai fideiussori del debitore vittima di usura). (Cassazione penale, sezione II, sentenza 26 marzo 2010, n. 12028)

(5) In tema di impugnazioni, la persona offesa non può proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, neppure quando rivesta essa stessa la qualità di difensore iscritto nell'albo speciale. (Cassazione penale, sez. VI, 25 giugno 2008, n. 25790)

(6) La persona offesa che si costituisca parte civile fuori udienza ha la facoltà di depositare la lista testimoniale prima della notificazione della dichiarazione di costituzione, e quindi ha il diritto, una volta costituita, all’ammissione delle prove testimoniali ivi indicate. (Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 4372 del 04 febbraio 2011)

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