Deontologia forense

L’avvocato che non rispetta gli impegni assunti in sede di conciliazione commette un illecito deontologico

Redazione
giudice

Il caso. L’avvocato ricorre dinanzi al CNF avverso la decisione con cui il COA di Messina ha ritenuto infondata sia l’eccezione di prescrizione dall’azione disciplinare, sia la richiesta di sospensione del procedimento, in quanto non risultava pendente alcun procedimento in sede penale, riconoscendogli la responsabilità deontologica per la parte del capo di incolpazione relativa alla violazione dell’obbligo di informazione sulle caratteristiche e sull’importanza dell’incarico della controversia e delle attività da espletare, e per aver fornito false informazioni.

Dies a quo della prescrizione disciplinare in caso di illecito deontologico omissivo, permanente o continuato. Il Consiglio Nazionale Forense ha in questa sede l’occasione di ribadire due importanti principi propri della materia regolamentare forense.
Innanzitutto, con riferimento al dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare, il CNF afferma che tale termine «va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta».

Violazione degli impegni assunti in sede di conciliazione dinanzi al COA. Inoltre, afferma il Consiglio Nazionale Forense, il comportamento dell’avvocato che, in sede di conciliazione avanti al COA per una ipotesi di responsabilità professionale, si obblighi a denunciare il sinistro alla propria compagnia di assicurazione, omettendo poi di rispettare l’impegno assunto «costituisce violazione dei principi che presiedono ad un corretto rapporto tra gli iscritti e l’ordine di appartenenza ovvero dell’obbligo di leale collaborazione con il COA», e ciò in base a quanto stabilito dall’art. 70 c.d.f..
Nel caso di specie, il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso dell’avvocato.

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