Professione forense

La sospensione da coronavirus interessa il compimento di qualsiasi atto. Lo dice la Cassazione

Redazione
martelletto

di Gianluca Denora

A piazza Cavour, spesso, si dicono le cose come stanno. In epoca di epidemia da coronavirus, le tempistiche processuali turbano il sonno di molti operatori, timorosi di subire pregiudizio per una condotta difforme dal dovuto. Ci si chiede quali siano gli argini normativi e quali, per conseguenza, le opzioni rimesse alla discrezionalità del singolo, rispetto a quelle imposte da ragioni di salute pubblica. Dal punto di vista formale, al mattino del 16 marzo 2020 persiste la difficoltà di raccordare indicazioni più o meno ufficiali, più o meno qualificate. Il pasticcio del Ministero, prodigo di informazioni confusionarie e avaro di chiarimenti nei tipi dell’interpretazione autentica, alimenta il dibattito su chi possa fare cosa e su chi debba fare cosa. Veniamo al dunque: è fonte certa di sconquasso la nomina che prevede la sospensione dei termini per tutti gli atti, con riferimento generale e indistinto ai procedimenti civili e penali pendenti (secondo l’ipotesi più ragionevole ed ermeneuticamente fondata) o soltanto con riferimento a quelli che celebrino un’udienza nel c.d. periodo cuscinetto. Beh, l’unico argomento presentabile a supporto della seconda lettura è la celerità del processo, ma è quanto meno dubbio che la ragionevole durata del processo si giochi su due settimane (attualmente considerate) o su qualche settimana in più (secondo una facile prognosi). Aut, aut: tutti i termini vanno sospesi!
L’esegesi convince, ma forse non basta; allo sterminato esercito di avvocati serve qualcosa in più, o almeno dovrebbe; in un’ottica laica, sono le parti che hanno bisogno di tutela: la confusione attuale prelude a grovigli inestricabili da dipanare in giudizi che potranno dilatare i loro tempi (in barba all’argomento della celerità del processo). Certo, ci sono sempre gli imputati, che per lo più ringrazierebbero dell’intreccio di questioni interpretative in grado di ritardare un eventuale verdetto di colpevolezza.

Consapevole o no di questi scenari, la Suprema Corte ha emanato un provvedimento di indirizzo sulle norme di recente emanazione. Il primo Presidente, firmatario, traccia le regole degli adempimenti da “recuperare”, in quanto scaduti negli ultimi giorni, e degli adempimenti da pianificare, in costanza di un’emergenza che ancora non vede l’alba. La Cassazione non si propone quale vicario del Ministero o del Parlamento, ma non si avverte alcun disagio per il fatto che mantenga il proprio ruolo. Così, tra i considerata del decreto, al secondo capoverso di pag. 2, si legge che «si rende necessario disporre, per il settore civile, il rinvio delle cause già fissate nelle udienze e nelle camere di consiglio fino al 10 aprile 2020, tenuto conto della circostanza che per molte di esse i termini di presentazione delle memorie difensive andrebbero a scadere nel periodo dal 9 al 22 marzo 2020, nel quale, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del citato d.l. [n.d.r. il n. 11/2020], sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto». Oltre e più che il riferimento alla sospensione dei termini, è soverchiante il riferimento ad atti scadenti tra 9 e 22 marzo, senza che i procedimenti debbano celebrare altro in questo arco temporale; l’attenzione di piazza Cavour è al compimento di un atto di parte (cartaceo o telematico).
A questo punto, la contesa su quali termini sospendere e quali no perde di significato, perché va tutto in stand by, eccezion fatta per i procedimenti nei quali non è possibile alcuna dilatazione dei tempi.

Che fare per la ripresa. A mio avviso, occorre evitare il succedersi di provvedimenti che differiscano provvisoriamente di qualche tempo il ritorno all’ordinario (in continuità con la tradizione italiana della reiterazione abusiva dei decreti legge, attuata dall’esecutivo per appropriarsi di prerogative del potere legislativo, con palese elusione delle garanzie costituzionali). Per la migliore ripresa post epidemia va scelto un “congelamento”, un rinvio secco, e generale, al tempo in cui l’emergenza sarà superata; di più: definito l’attuale periodo come sospensione feriale in senso proprio, si potrà ritenere praticata un’anticipazione della pausa estiva e si potrà conseguentemente restituire alla giustizia il tempo di agosto (e connessi periodi cuscinetto), senza alcuna interruzione per il funzionamento dei processi; più lavoro per tutti, e più giustizia per tutti.
Come che sia: i decreti vanno convertiti in tempi accettabili, il che, ad oggi, non è per il decreto-legge n. 11/2020, nonostante l’emergenza massima che lo ha accompagnato.

 

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