Deontologia forense

La sopravvenuta perdita dei requisiti essenziali e il venir meno del divieto di cancellazione dall’Albo

Redazione

Con parere n. 8/2019 del 16 gennaio, il Consiglio Nazionale Forense risponde al quesito posto dal COA di Ancona.

Il quesito. L’Ordine degli Avvocati di Ancona chiede al CNF se il divieto di cancellazione dell’iscritto ex art. 17 l. n. 247/2012 in pendenza di un procedimento disciplinare sia applicabile anche alle ipotesi di cancellazione per sopravvenuta perdita dei requisiti.

Il divieto. Il CNF ricorda che è vietato procedere alla cancellazione dell’iscritto quando sia in corso un procedimento disciplinare, divieto sancito dall’art. 17, comma 16, l. n. 247/2012 (che riproduce in parte l’art. 37, comma 8, RDL n. 1578/1993) e trasfuso nell’art. 13 del Regolamento CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare. Tale limite, continua il CNF, scatta dal giorno dell’invio degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina e permane fino alla definizione del procedimento stesso. La ratio della norma che prevede tale divieto, è diretta ad evitare che l’inquisito possa volontariamente sottrarsi al procedimento disciplinare dato che, una volta avvenuta la cancellazione, verrebbe meno il potere di supremazia speciale dell’Ordine dei confronti dei rispettivi iscritti.

L’eccezione: la perdita dei requisiti. Il divieto di cancellazione dell’iscritto, tuttavia, viene meno nelle ipotesi in cui l’Ordine ha il potere-dovere di annullare d’ufficio l’iscrizione all’Albo, all’elenco o al registro ex art. 17 l. n. 244/2012; annullamento necessario, e dovuto senza limiti di tempo dal COA nel pubblico interesse, per la mancanza ab origine di uno dei requisiti di legge necessari per l’iscrizione stessa.
Dunque, il CNF conclude che, nelle ipotesi di sopravvenuta perdita dei requisiti necessari per conseguire l’iscrizione all’Albo, l’automatismo del divieto di cancellazione dell’iscritto non opera laddove la permanenza dell’iscrizione impedisca l’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti. Diversamente, infatti, si configurerebbe un’ipotesi di esercizio della professione da parte del soggetto incompatibile con conseguenti ricadute sul corretto esercizio della professione e della miglior tutela dei diritti degli assistiti e della generalità dei consociati.

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