Deontologia forense

La partecipazione a trasmissioni televisive può essere assimilata ad attività di autoformazione?

Redazione

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma chiede al CNF di esprimersi in materia di formazione continua.
Nello specifico, il quesito verte sulla possibilità per gli iscritti di poter considerare quale attività di autoformazione la preparazione di interventi di analisi di casi destinati ad essere trattati nel corso di trasmissioni televisive.

Il Consiglio Nazionale Forense, con parere n. 2 del 25 giugno 2020, per rispondere al suddetto quesito prende in considerazione l’art. 13 del Regolamento CNF n. 6/2014, nella parte in cui tipizza le attività di autoformazione. Le stesse, osserva il CNF, non solo consistono in attività qualificate in senso scientifico e didattico, ma sono esplicitamente finalizzate a soddisfare esigenze di formazione giuridica.
Proprio per questi motivi, il CNF afferma che la partecipazione a trasmissioni televisive consiste solo in un’attività di divulgazione, senza attingere il livello di qualificazione richiesto dal suddetto art. 13.
Per questo motivo, la risposta al quesito non può che essere negativa.

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