La nota del Senato sulla prevenzione vaccinale
Una revisione complessiva. Il Servizio Studi del Senato, attraverso la nota n. 64 di marzo 2019, ha reso noti i provvedimenti di revisione complessiva della disciplina in materia di prevenzione vaccinale in abrogazione delle disposizioni in materia ex d. l. n. 73/2017. In particolare, il Senato, soffermandosi sui primi 6 articoli del disegno di legge, analizza quali aspetti e finalità debbano prevalere in tema di prevenzione vaccinale.
L’educazione e l’informazione nazionale, una lotta contro il no-vax. I primi aspetti che contempla il disegno di legge, attraverso l’art. 1, sono quelli della promozione e dell’uniforme erogazione delle prestazioni vaccinali. Tale uniformità, evidenzia il Senato, deve avvenire a livello nazionale: obiettivo raggiungibile tramite un constante aggiornamento dell’anagrafe nazionale vaccinale. «L’educazione e l’informazione in materia di prevenzione vaccinale costituiscono livello essenziale di assistenza (LEA) quali interventi prioritari nella lotta contro la riluttanza nei confronti dei vaccini e per l'ottimizzazione delle coperture vaccinali», ribadisce il Senato a sostegno di quanto esposto.
Una volta stabilite le basi, si evidenzia come il piano nazionale di prevenzione vaccinale, in base all’art. 2, comma 2 del decreto legge, debba contemplare per un risultato ottimale sia un’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Provincie autonome e gli individui, che gli specifici standard minimi di qualità delle attività vaccinali, gli obiettivi e le modalità di verifica.
Le risorse statali. L’art. 3 si riferisce agli aspetti meramente economici. Infatti, tale disposizione prevede che una quota delle risorse di fonte statale di finanziamento del servizio sanitario nazionale sia destinata unicamente alla realizzazione degli obiettivi presupposti. Nel medesimo piano nazionale, continua l’art.3, devono essere indicate le modalità di controllo circa il costante rispetto del piano di prevenzione vaccinale predisposto, controllo che sarà eseguito ogni 6 mesi dal Comitato paritetico permanente; mentre, i controlli relativi i flussi contabili avranno cadenza trimestrale.
L’anagrafe vaccinale nazionale. L’art. 4 riguarda l’anagrafe nazionale dei vaccini volta a registrare sia i soggetti già vaccinati sia quelli che ancora devono sottoporsi a tale somministrazione. La raccolta dei dati personali, specifica il comma 5 dell’art. 4, rientra tra gli adempimenti a carico delle Regioni e Provincie autonome.
Ulteriori chiarimenti. È stata inoltre predisposta, a norma dell’art. 5, l’adozione di piani straordinari che, in caso di significativi scostamenti degli obiettivi prefissati, coinvolgeranno le aziende sanitarie competenti per l’implementazione del piano vaccinale.
Il contenuto del provvedimento coinvolge lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome e per questo, conclude il Senato, è necessario predisporre un’adeguata forma d’intesa tra i soggetti coinvolti.