La Direzione della giustizia civile sulle indennità della magistratura onoraria
Giudici dei tribunali per i minorenni. Con circolare DGGC n. 48171 del 2.4.2009, in tema di indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, è stato chiarito che le disposizioni previste per i G.O.T. si applicano anche agli esperti di tribunale per i minorenni, ai sensi dell’art. 66, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 T.U. spese di giustizia, il quale rinvia alla disciplina prevista per i giudici onorari di tribunale. Anche in tali casi non potranno essere corrisposte indennità al di fuori di quelle dovute per le attività di udienza civile e penale.
La l. n. n. 57/2016 e il d.lgs. n. 116/2017 hanno disposto che l’attuale normativa sulla liquidazione delle indennità alla magistratura onoraria è abrogata a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, ossia dal 15 agosto 2021.
Pertanto, laddove le attività svolte dai magistrati onorari al di fuori dei locali dell’ufficio siano necessarie per l’istruzione dei provvedimenti di competenza del tribunale per i minorenni, in quanto svolte su delega del tribunale stesso e risultanti da apposita verbalizzazione, che costituisce parte integrante degli atti del procedimento nell’ambito del quale le attività stesse sono poste in essere, esse vanno considerate “di udienza” ai fini della liquidazione della indennità di cui all’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 273/1989.
Sullo stesso tema, la Direzione della giustizia civile ha affermato che per la liquidazione degli esperti dei tribunali per i minorenni, ancorché immessi in servizio dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 4, commi 1 e 3, del d.lgs. n. n. 273/1989. Deve essere esclusa l’applicabilità agli esperti dei tribunali per i minorenni delle disposizioni di cui dell’art. 25 del d.lgs. n. 116/2017 (relative alla nuova regolamentazione previdenziale e, in particolare, alla tutela contro gli infortuni), non applicandosi la nuova disciplina della magistratura onoraria alla categoria degli esperti dei tribunali per i minorenni. Anche per quanto concerne la natura fiscale del compenso percepito dagli stessi nulla è cambiato rispetto al passato e, pertanto, continua ad applicarsi la normativa tributaria di riferimento. A ciò si aggiunge che tali esperti, quali ausiliari del giudice, vengono pagati con i fondi del capitolo 1360 e non con quelli del capitolo 1362, dedicato specificamente alla magistratura onoraria.
Vice procuratori onorari. Ai V.P.O. già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017, non possono essere liquidate indennità per attività diverse da quelle delegabili, ossia quelle di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 116/2017. In particolare, essendo la disposizione di cui all’art. 4 d.lgs. n. 273/1989 una norma di spesa, e quindi di stretta interpretazione, deve escludersi allo stato la possibilità di corrispondere indennità per le attività di cui all’art. 16, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 116/2017.
Giudici di pace. Al giudice di pace non può essere corrisposta alcuna indennità né per le udienze e per i provvedimenti di proroga del trattenimento degli stranieri, né per i provvedimenti di riesame del decreto di convalida del trattenimento, istituto di creazione giurisprudenziale non previsto dal d.lgs. n. 286/1998.