Giurisprudenza

La Cassa si paga anche se si godrà di un’altra pensione

Redazione

Con sentenza n. 14807/20, depositata lo scorso 10 luglio, la Cassazione ha chiarito che il sistema di previdenza forense è ispirato al criterio solidaristico, e non solo a quello mutualistico. Infatti, gli avvocati assicurati godono della tutela previdenziale di cui all’art. 38 Cost. assumendosene il relativo onere, ossia, versando il contributo soggettivo ed integrativo. Così facendo, gli avvocati si coprono dai rischi di possibile interruzione o riduzione della loro attività, ma altresì condividono solidaristicamente la necessità che, verificandosi tali eventi, siano “preveduti ed assicurati adeguati mezzi alle loro esigenze di vita”, proprio come prescritto dal dettato costituzionale.
Da tale principio solidaristico, si ricava il principio per cui l’obbligo contributivo permane anche nel caso in cui l’accesso alle prestazioni di Cassa Forense sia improbabile in ragione delle più varie circostanze di fatto.

 

Per conoscere i dettagli della questione risolta dalla Suprema Corte, sul quotidiano di informazione giuridica dirittoegiustizia.it è stato pubblicato un contributo a firma dell’Avv. Martina Tonetti

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