Deontologia forense

Irregolare composizione del collegio giudicante: se il quorum è rispettato, la delibera è salva

Redazione
avvocato

I fatti. L’avvocato impugnava la decisione del COA di Trento con cui veniva sospeso dell’esercizio della professione forense per 2 mesi, per aver dichiarato nella comparsa conclusionale, redatta nell’interesse del convenuto e depositata innanzi al Tribunale di Trento nell’ambito di una causa civile per risarcimento danni, una circostanza che sapeva non essere veritiera. Il ricorrente eccepisce, inoltre, la nullità della decisione per irregolare composizione del collegio giudicante per violazione dell’art. 43 r.d. n. 37 del 1934,e, in particolare per la registrata presenza di una consigliera rimasta assente.

Delibera COA: il verbale di udienza fa fede fino a querela di falso. Sull’eccepita nullità della delibera del COA, il Consiglio Nazionale Forense ribadisce che, data la natura amministrativa di tale procedimento disciplinare, resta necessario il solo rispetto del quorum previsto per la validità delle deliberazioni. Inoltre, il CNF pone l’attenzione sul verbale di udienza, unico atto che fa fede fino a querela di falso e che prevale su quelle contenute nella decisione finale, non comportando alcuna nullità.

Illecito disciplinare: profili soggettivi. In merito poi alla sussistenza dell’illecito disciplinare, secondo il CNF «è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato» e, dunque, sotto il profilo soggettivo «la suitas della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e la volontà essere interpretate in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo». Pertanto, «l’evitabilità della condotta delinea la soglia minima della sua attribuibilià al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetta stesso».
Nella fattispecie, la condotta posta in essere aveva come unico scopo quello di ottenere un trattamento più benevolo del giudicante in sede di ripartizione delle spese in presenza di una mancata accettazione di una congrua proposta. Pertanto, anche in considerazione dell’inesistenza di un pregiudizio arrecato alla parte, il CNF, in applicazione del principio del favor rei, accoglie in parte il ricorso e ridetermina la sanzione inflitta all’avvocato.

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