Professione forense

Incompatibilità dell'UpP con la professione di avvocato, Cassa Forense attende l'approvazione del decreto bollette

Redazione
Avvocato

Nel decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 febbraio 2022 (c.d. decreto bollette), in via di pubblicazione, è stato inserito l’art. 34, che al comma 2 prevede: «al decreto legge 9.6.2021 n.80, convertito con modificazioni, dalla legge 6.8.2021 n.113, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) All’art.11, dopo il comma 2, è inserito il seguente: 2-bis. L’assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l’esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica. L’avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell’assunzione di cui al primo periodo al Consiglio dell’Ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell’ufficio del processo». 

La formulazione della norma prevede, quindi, l’incompatibilità per gli avvocati (e per i praticanti avvocati) tra libera professione e lavoro nell’Ufficio del Processo, prevedendone, così, la sospensione dalla professione.

Ma tale sospensione, ai fini previdenziali, per Cassa Forense, equivale a cancellazione.

La norma che prevede la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale, per gli avvocati assunti nell’Ufficio del processo, allo stato non sembra infatti richiamare l’art. 20, l. n. 247/12.

L’emananda norma dovrebbe poi coordinarsi con l’art.7-quater, d.l. n.152/2021 che prevede che «i professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-bis.1, possono mantenere l’iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

Quindi Cassa Forense specifica che per gli iscritti che dovranno scegliere se prendere servizio nell’UpP e sospendersi dall’esercizio della professione, potranno tener presente che «il 2022, a fronte del regolare pagamento dei contributi dovuti, sarà considerato per intero come valido anno di iscrizione alla Cassa, anche in caso di sospensione avvenuta in corso d’anno».

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