Deontologia forense

Il ricorso al CNF sottoscritto dall'avvocato non cassazionista è inammissibile

Redazione
martelletto

Il caso. Il COA di Milano deliberava la cancellazione dell’interessata dal registro dei praticanti poiché riteneva scaduto il termine per l’esercizio del patrocinio.
Avverso tale provvedimento ricorre l’interessata con atto notificato a mezzo PEC e sottoscritto dall’avvocato privo della procura speciale.

Ricorso inammissibile. Secondo il Consiglio Nazionale Forense, a fronte delle questioni rilevabili in relazione all’atto di impugnazione, è assorbente quella relativa all’assenza di procura speciale a favore dell’avvocato che ha sottoscritto il ricorso, non risultando iscritto all’Albo dei cassazionisti.
Sul punto, il CNF ribadisce il principio secondo cui, pur potendo difendersi personalmente, l’incolpato deve risultare iscritto all’Albo professionale e deve essere in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’Albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori e munito di mandato speciale, oppure ancora deve avere procura espressamente conferita per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi. Non basta, infatti, fare riferimento a precedenti procure, anche se rilasciate per ogni fase e grado del giudizio.
Nel caso di specie, il ricorso è stato sottoscritto da un avvocato non cassazionista e privo di procura speciale alle liti, pertanto, facendo applicazione al principio sopra citato, il Consiglio Nazionale Forense lo dichiara inammissibile.

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