Professione forense

Il CNF sull’ipotesi di cancellazione dall’Albo per incompatibilità e sul pagamento dei contributi

Redazione
avvocato

I quesiti. Il COA di Mantova chiede al CNF se la richiesta di cancellazione dell’iscritto deve essere disposta in via amministrativa nell’ipotesi in cui quest’ultimo, essendo al contempo sottoposto a un procedimento disciplinare, non presenti più i requisiti per l’iscrizione all’albo o versi in ipotesi d’incompatibilità.
A seguire, l’Ordine domanda se in capo all’iscritto, che sia sottoposto a un procedimento disciplinare e che avanzi la richiesta di cancellazione per motivi personali (malattia, mancanza di lavoro, cessazione effettiva dell’attività etc.), permanga a suo carico l’obbligo di versare alla Cassa i contributi obbligatori minimi fino alla definizione del procedimento disciplinare.

La richiesta di cancellazione per perdita dei requisiti. Il CNF ricorda che non è possibile procedere alla cancellazione dell’iscritto allorquando sia in corso un procedimento disciplinare a suo carico; divieto teso ad evitare che l’iscritto si sottragga – volontariamente – al procedimento dato che, una volta avvenuta la cancellazione dall’Albo, verrebbero meno i poteri di supremazia dell’Ordine verso i suoi iscritti. Tuttavia, aggiunge il CNF, nell’ipotesi di sopravvenuta perdita dei requisiti per l’iscrizione all’Albo, l’automatismo del divieto di cancellazione non ha ragione d’essere, infatti la permanenza dell’iscrizione impedirebbe, in caso contrario, l’esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti.

L’incompatibilità con l’iscrizione. Il CNF evidenzia che sul punto vi è conflittualità tra due norme: quella relativa all’incompatibilità e quella che vieta la cancellazione in pendenza di un procedimento disciplinare. La prima norma, in particolare, preclude all’avvocato la permanenza nell’Albo nel caso in cui questo sia anche lavoratore subordinato. Alla luce di detto contrasto, la Commissione ritiene che la norma relativa all’incompatibilità debba prevalere data la tassatività delle relative previsioni e, soprattutto, degli interessi sottesi. Diversamente, continua il CNF, si configurerebbe un’ipotesi di esercizio della professione da parte di un soggetto incompatibile con conseguenti ricadute negative sul pubblico interesse al corretto esercizio della professione.

Il pagamento dei contributi. Per quanto riguarda il quesito relativo al versamento dei contributi, la Commissione afferma che la permanenza dell’iscrizione all’albo comporta a carico dell’iscritto l’obbligo di versare i contributi obbligatori alla Cassa di previdenza.

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