Professione forense

Il CNF costituisce il Comitato per le Specializzazioni forensi

Redazione
Avvocato

Il Consiglio Nazione Forense ha costituito, con delibera n. 358/2021 (in attuazione del d.m. n. 144/2015 recante Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'art. 9, l. n. 247/2012, in più parti integrato e modificato dal d.m. n. 163/2020), il Comitato per le Specializzazioni forensi, cui sono state delegate le funzioni di istruttoria delle domande di inserimento nell'elenco degli avvocati specialisti. Il Comitato è coadiuvato dalla Dott.ssa Anna Mochi, funzionario, e dall'Avv. Prof. Nicola Cirillo dell'Ufficio studi del Consiglio Nazionale.

Le domande dovranno pervenire al Comitato esclusivamente tramite PEC, all'indirizzo specializzazioni@pec.cnf.it, e sarà necessario allegare gli atti o documenti per esteso (non limitati alla allegazione del mero frontespizio), ai fini della valutazione della rilevanza dell'incarico, della sicura riferibilità al richiedente.

Vi è, inoltre, la possibilità di anonimizzare la documentazione. Qualora ciò non fosse sufficiente, è possibile anche oscurare le parti relative alla descrizione del fatto, purché se ne riesca ad evincere la questione giuridica affrontata.

La domanda dovrà essere inoltrata dal richiedente esclusivamente al Consiglio dell'Ordine al cui albo è iscritto. Se incompleta, dovrà comunque essere inoltrata al Comitato.

Per ciò che attiene alla tempistica, l'art. 2, comma 2, l. n. 241/1990 stabilisce che (ove non diversamente previsto), il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni. Il termine è interrotto, a norma dell'art. 10-bis, nel caso di richiesta di integrazione documentale.

Il Consiglio dell'Ordine, anche attraverso una Commissione appositamente nominata, verificherà la regolarità formale della domanda. Oggetto di tale controllo sarà:

  • la autocertificazione dei requisiti soggettivi;
  • la relazione illustrativa;
  • la documentazione comprovante la natura dell'incarico;
  • la questione giuridica affrontata.

Potranno essere allegati:

  • atti introduttivi del giudizio;
  • comparse e memorie di costituzione;
  • memorie ex art. 183 c.p.c.;
  • verbali di udienza;
  • atti di impugnazione;
  • ogni altro atto di natura difensiva.

Il Consiglio dell'Ordine o la Commissione a ciò deputata dovrà deliberare la regolarità formale della domanda e inoltrarla, unitamente ai necessari allegati, al Comitato per le specializzazioni del Consiglio Nazionale.

Per quanto riguarda gli incarichi, è possibile computare gli incarichi ricevuti di natura giudiziaria, e al contrario non è possibile computare le difese d'ufficio.

Per il numero degli incarichi computabili, si ritiene che possano essere autonomamente considerati: la trattazione del giudizio di primo e di secondo grado, del giudizio di legittimità e di eventuali procedimenti incidentali (es. procedimenti cautelari, accertamento tecnico preventivo, giudizio di ottemperanza, ecc.).

Per i FORMAT si rimanda al sito del CNF.

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