Professione forense

I praticanti con certificato di compiuta pratica possono rimanere nel Registro dei praticanti?

Redazione

Il COA di Monza ha formulato un quesito al CNF relativo alla permanenza dell’iscrizione nel Registro dei praticanti da parte di un soggetto in possesso del certificato di compiuta pratica, in presenza delle condizioni temporali di cui all’art. 17, comma 10, lett. b), l. n. 247/2012. In particolare, il COA chiede:

  1. se l’avvocato indicato come dominus deve comunque essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l’assunzione di tale qualifica (anzianità quinquennale e possesso dell’attestato di formazione continua);
  2. se i praticanti che abbiano già conseguito il certificato di compiuta pratica debbano essere conteggiati al fine dell'art. 41, comma 10 (non più di 3 praticanti per ciascun dominus);
  3. se il fatto che il tirocinante sia abilitato al patrocinio sostitutivo possa determinare una diversa risposta ai due quesiti precedenti.

Il CNF, con il parere n. 33 dell'8 luglio 2021, ricorda che la cancellazione dal registro dei praticanti deve essere disposta dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, il quale non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. Tuttavia, l'iscrizione può permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo (art. 17, comma 10, l. n. 247/2012). In presenza di tali requisiti, deve ritenersi consentita la permanenza nel registro.

Restano di conseguenza ferme tutte le previsioni relative ai requisiti per lo svolgimento del tirocinio, anche con riguardo alla figura del dominus, sia se il praticante abbia richiesto l’autorizzazione al patrocinio sostitutivo, sia che non la abbia richiesta.

Quanto al quesito relativo al conteggio del numero massimo dei praticanti, il parere precisa che «a stretto rigore dovrebbe ritenersi che in tale computo rientrino anche i praticanti in possesso del certificato di compiuta pratica e ancora iscritti presso il dominus». Tuttavia, l'art. 41, comma 10, consente di superare il predetto limite previa autorizzazione del COA che potrà dunque considerare anche tale circostanza attinente alla «attività professionale del richiedente e all’organizzazione del suo studio».

 

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