Elezioni forensi: candidature valide anche se presentate a mezzo PEC
La Commissione elettorale escludeva la candidatura di un avvocato dalle elezioni disposte dal Commissario straordinario di un Consiglio dell’Ordine, per violazione del divieto di terzo mandato consecutivo.
L’avvocato contesta il provvedimento di esclusione, valutandolo come ictu oculi «sostenuto da due convinzioni palesemente errate della Commissione Elettorale […]», una di merito e una di forma, frutto di una scorretta applicazione della disciplina normativa elettorale di cui alla l. n. 247/2012.
Secondo il Collegio, in riferimento al secondo motivo, la Commissione elettorale avrebbe considerato irricevibile la candidatura in quanto presentata «a mezzo PEC senza una sottoscrizione con firma digitale» e tramite «dichiarazione non conforme alle previsioni della l. n. 113/2017».
La difesa, al contrario, sostiene l’equipollenza della trasmissione via PEC al deposito cartaceo.
Infatti, secondo l’art. 38 d.P.R. n. 445/200 «1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L) 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'art. 65, d.l. n. 82/2005. […]». Il suddetto articolo equipara «la sottoscrizione digitale alla sottoscrizione semplice della PEC, accompagnata alla copia del documento d'identità».
Ne consegue che «la presentazione della candidatura a mezzo PEC, se accompagnata da copia fotostatica del documento di riconoscimento del titolare della casella di posta elettronica certificata è equipollente alle forme prescritte a pena di irricevibilità dall’art. 8 della l. n. 113/2017».