Legislazione

Donazione del proprio corpo post mortem: la nota breve del Senato

Redazione
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Il disegno di legge in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica si compone di 9 articoli.

Donazione del corpo post mortem, una scelta libera e consapevole. Il primo articolo sancisce l’utilizzabilità, ai fini di studio e di ricerca scientifica, del corpo umano e dei tessuti di coloro dei quali sia stata accertata legalmente la morte e che in vita abbiano espresso il loro consenso in merito. A tal proposito, al fine di garantire il rispetto di una libera e consapevole scelta, l’articolo 2 incarica il Ministro della salute di promuovere iniziative di informazione dirette alla diffusione tra i cittadini della possibilità di manifestare il consenso alla donazione del proprio corpo post mortem. In particolare, vengono chiamate in causa le regioni e le aziende sanitarie locali, le quali dovranno adottare iniziative per informare i medici di medicina generale e delle strutture pubbliche e private, i pediatri di libera scelta e i cittadini del contenuto della legge.

Manifestazione del consenso. Il consenso alla donazione del proprio corpo post mortem deve avvenire mediante una dichiarazione redatta nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. È previsto, a tal fine, l’utilizzo di una banca dati nazionale. Una copia della dichiarazione dovrà essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio, il quale dovrà darne comunicazione all’ufficio di stato civile del comune di residenza della persona, che dovrà predisporre elenchi speciali dei donatori del corpo.

Regolamento. Il Ministro della salute dovrà adottare un regolamento di attuazione della legge al fine di fissare le modalità e i tempi per la conservazione, la richiesta, il trasporto, l’utilizzo e la restituzione della salma, la quale non potrà essere utilizzata per fini di lucro e dovrà essere conservata in strutture universitarie o ospedaliere altamente specializzate e appositamente individuate.

Riparto di competenze. Infine, in tema di riparto di competenze fra Stato e Regioni, il Servizio Studi ritiene che il provvedimento sia riconducibile, in primo luogo, alla materia “ordinamento civile” di competenza esclusiva statale. Per alcune disposizioni, invece, è riconducibile alle materie di legislazione concorrente. Pertanto, emerge la necessità, di prevedere forme di coinvolgimento delle regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione.

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