Docenti e ricercatori universitari: va stipulata l'assicurazione professionale?
Il quesito. Il COA di Ferrara ha domandato al Consiglio Nazionale Forense se l’avvocato iscritto all’elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari e di enti di ricerca pubblici, avente contratto a tempo pieno che esclude la possibilità di svolgere attività di libero professionista, ha l’obbligo di stipulare una polizza r.c. professionale nonostante la totale assenza di rischio?
La risposta del CNF. Con il parere n. 62 del 24 ottobre 2018, il Consiglio ha chiarito che i docenti e ricercatori universitari a tempo pieno, iscritti all’elenco di cui all’art. 15 della legge n. 247/2012, possono svolgere solo le attività professionali consentite dall’ordinamento universitario.
Nel caso di specie, essendo lo stesso regolamento universitario a precludere l’esercizio dell’attività professionale, i docenti e i ricercatori interessati non hanno l’obbligo di stipulare la polizza assicurativa (prevista invece dall’art. 12 della l. n. 247/2012 per l’avvocato esercente la professione), mancando alla radice il rischio assicurativo.