Professione forense

Delitti contro la fede pubblica: la falsità materiale commessa dal privato

Redazione

di Alessandro Amaolo – dottore specializzato nelle Professioni Legali con indirizzo Giudiziario Forense ed abilitato all’esercizio della Professione di Avvocato presso la Corte d’Appello di Ancona.

In base al codice penale Rocco del 1930 la tutela della fede pubblica è da salvaguardare in modo assoluto. Il falso (immutatio veri) dei delitti contro la fede pubblica non risulta quasi mai fine a sé stesso, costituendo, il più delle volte, solo lo strumento per ottenere e raggiungere un altro obiettivo.

I reati di falso hanno un grado di allarme sociale sicuramente inferiore rispetto a ben più gravi delitti quali ad esempio l’omicidio stradale (art. 589bis c.p.), il sequestro di persona (art. 605 c.p.), la rapina (art. 628 c.p.), la violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) oppure la violenza privata (art. 610 c.p.). Tuttavia, i delitti di falso non devono essere mai sottovalutati in quanto possono ben rappresentare e costituire il presupposto per la realizzazione di reati ulteriori come la truffa (art. 640 c.p.), la sostituzione di persona (art. 494 c.p.), tanto da concorrere insieme ai predetti reati.
In questo contesto è stato collocato dal legislatore il delitto della falsità materiale commessa dal privato, previsto e punito proprio dall’articolo 482 del codice penale. La predetta norma penale richiama in toto le altre norme di cui agli articoli 476, 477 e 478 c.p. Pertanto, l’elemento di differenziazione, che permette di attestare l’autonomia della fattispecie in esame, consiste nel soggetto attivo del reato.
Nella falsità materiale prevista dall’articolo 482 c.p. l’autore del falso deve essere soltanto il privato o il pubblico ufficiale che agisca al di fuori delle proprie funzioni ed attribuzioni.
Inoltre, l’elemento soggettivo della falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici consiste nel dolo generico, cioè nella consapevolezza della falsa attestazione, non essendo richiesto né un animus decipiendi, né un animus nocendi. In particolare, il delitto di falso in atto pubblico, pur se commesso dal privato ex art. 482 c.p., è un reato di pericolo e non richiede alcun dolo specifico, essendo sufficiente la coscienza e volontà dell’immutatio veri e non occorrendo un animus nocendi vel decipiendi.
Pertanto, sussiste il reato anche quando il falso sia stato commesso con la certezza di non produrre alcun danno o di non realizzare lucri non dovuti o nella eventuale opinione di operare lecitamente e ciò in quanto l’oggettività del reato di falso consiste nella lesione della pubblica fede e non nell’offesa di altro bene, pubblico o privato.
Si ribadisce, nuovamente, come il delitto di falsità materiale commesso da privato ex art. 482 c.p. in relazione all'art. 477 (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative) c.p. è punito a titolo di dolo generico. Ai fini della configurabilità di detto reato, pertanto, è sufficiente la piena coscienza e la volontà di immutare il vero, a prescindere da qualsivoglia fine e dalla consapevolezza del carattere offensivo della contraffazione.

La caratteristica dalla falsità presa in esame è rappresentata dall’incidenza su un oggetto materiale genericamente definibile come “documento”. Per “documento”(1), in linea di principio, si deve intendere ogni scritto (anche in forma digitale), dovuto a una persona che in esso si palesa, contenente delle dichiarazioni di verità o di volontà che sono idonee a giustificare una pretesa di giuridico rilievo. In sintesi, gli elementi costitutivi di un documento si possono individuare nella forma scritta, nel contenuto di un pensiero, così come nella provenienza del documento identificabile per l’autore, il luogo di redazione e la data.
Dunque, ricorre la falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.) ogniqualvolta sussista una divergenza fra autore apparente e autore reale del documento oppure quando il documento sia stato alterato dopo la sua formazione. Più in dettaglio la falsità è materiale se attiene alla genuinità del documento. Inoltre, si osserva come gli elementi su cui la falsità materiale essenzialmente si attua, perché essenziali a garantire la genuinità, sono gli estremi di provenienza del documento quali l’autore, la data e il luogo di formazione.
Il bene giuridico tutelato è, quindi, rappresentato dalla fede pubblica, indicata nella fiducia che l’intera collettività rimette nella verità, autenticità, originalità e genuinità di specificati documenti e nella speditezza e certezza della loro circolazione. Oltre a ciò il bene giuridico tutelato dalla disposizione penale presa in commento è rinvenibile anche nel legittimo affidamento che la generalità dei consociati rimette sulla autenticità, veridicità, originalità, genuinità e conseguente efficacia probatoria di determinati segni, simboli o documenti.
Più in dettaglio nella falsità in atti, in via indiretta, è difeso anche l’interesse specifico che il documento genuino, quanto alla provenienza, e veridico(2) nel suo contenuto, garantisce.

Le condotte integrative della falsità materiale sono rappresentate dalla contraffazione(3) che può essere totale o parziale e dalla condotta di alterazione. Quest’ultima richiama l’idea della modifica del significato di rappresentazione di un documento genuino mediante l’aggiunta di una nuova dichiarazione, la sostituzione di una diversa dichiarazione alla dichiarazione preesistente. L’autore ritiene di ricercare l’alterazione quando si è in presenza della modificazione, in qualunque modo realizzata, di un elemento dell’atto, intervenuta successivamente alla sua definitiva formazione.
In sintesi, la condotta consiste proprio nella “formazione di un atto falso(4)” oppure nella “alterazione di un atto vero”. Per formazione di un atto falso si deve intendere la contraffazione, consistente nel porre in essere, in tutto od in parte, un atto che non preesisteva, ossia nel far apparire come proveniente da un dato soggetto un documento redatto, invece, da un diverso autore.
Inoltre, un’altra condotta integrativa della falsità materiale è rappresentata anche dalla soppressione di una determinata parte della dichiarazione contenuta nel documento.
Quindi, si può correttamente ritenere come l’alterazione, la soppressione di una determinata parte della dichiarazione contenuta nel documento o la contraffazione (totale o parziale) di un documento pubblico, penalmente rilevante ai sensi degli articoli 476, 477 o 478 c.p. , nonché ai sensi degli articoli 482 e 493 c.p., implicano tutte una consumazione istantanea e un immediato perfezionamento delle relative fattispecie criminose, nelle quali rimane assorbito l’eventuale utilizzo dell’atto falso. Più in particolare, l’utilizzo dell’atto falso ancorché normalmente rappresenti il fine perseguito dall’autore non è che un “posterius” penalmente indifferente. Orbene, lo scrivente ritiene che la condotta falsificatrice assorbé in sé l’uso del documento falsificato.
Le applicazioni pratiche della norma penale in commento sono molteplici nella giurisprudenza. Infatti, gli ermellini hanno stabilito che: “La carta di circolazione dei veicoli va qualificata come atto pubblico e non già come certificato, autorizzazione o attestato, posto che dispone la immatricolazione d’un determinato veicolo che abilita alla circolazione. Ne consegue che nel caso di falsità materiale commessa dal privato sull’anzidetto documento si configura il reato previsto dall’articolo 482 codice penale in relazione all’articolo 476, primo comma, dello stesso codice”. (Cassazione penale, sezione 5, sentenza nr. 10580 del 09.09.1999)

Ancora in tema di falso documentale, la materiale falsificazione dell’atto di autentica notarile di una scrittura di compravendita, commessa dal privato, integra il reato di falsità materiale in atto pubblico di cui agli articoli 476 e 482 codice penale, in quanto nella scrittura privata autenticata è contenuta la documentazione contestuale di due atti che sono, tuttavia, distinti essendo l’uno privato e l’altro (autentica notarile) atto pubblico (in tal senso si veda la Cassazione penale, sezione 5, sentenza nr. 16267 del 07.04.2004).
Di particolare interesse risulta essere anche un’altra importante sentenza del Supremo Collegio che ha stabilito il seguente principio di diritto: “In tema di falsità documentali, la sussistenza del reato di falso non è esclusa dalla circostanza che su un dato documento sia apposta una sigla, anziché la firma per esteso, in quanto la sigla rappresenta un'espressione grafica abbreviata o contratta che è comunque idonea, se apposta in calce all'atto, a significarne la paternità, e ciò vale, a maggior ragione, nel caso in cui la sigla sia collocata su un timbro dell'ufficio in modo da rivelare inequivocabilmente la sua provenienza. Ne deriva che sussiste il reato di falsità materiale commessa da privato (artt. 476 e 482 c.p.) allorché quest'ultimo formi un atto di benestare attestante le condizioni per la cessione del quinto dello stipendio in favore di una società finanziaria, apponendovi la firma falsa del Sindaco realizzata con una sigla apposta in calce all'atto e collocata sul timbro dell'ufficio”. (Cassazione penale, sez. V, sentenza 22 maggio 2005, n. 15259)

Il perimetro o meglio il campo di applicazione del reato di falso, previsto e punito dall’articolo 482 c.p., è molto esteso nel diritto della circolazione stradale, tanto da includere anche la falsificazione di una patente di guida. Proprio su quest’ultimo punto i giudici di legittimità hanno stabilito in modo chiaro e lineare che “ La falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato qualora sussistano le condizioni di validità di tale documento ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese, come fissate dagli artt. 135 e 136 C.d.S” (Cassazione penale, sezione V, sentenza 27 marzo 2007, n. 12693) . Nel caso de quo La Corte, con riferimento a patente di guida apparentemente rilasciata dalle autorità della Costa d'Avorio, ha ritenuto che essa, pur non assumendo validità come documento di identificazione personale, possa costituire documento che, nei limiti delle richiamate disposizioni, può avere validità come permesso per la conduzione di veicoli, e come tale essere ricompresa nell'ambito di applicazione del reato previsto dagli artt. 477-482 c.p.
In riferimento ai rapporti con altre fattispecie di reato si può correttamente ritenere ed osservare che la truffa concorre con il reato di falso, quando la falsificazione sia preordinata ed usata come mezzo per la consumazione della truffa stessa. (Cassazione penale, sezione II, sentenza 14 novembre 1988, n. 10962)
Orbene, sulla base di tutte le precedenti considerazioni e riflessioni, si può ragionevolmente affermare che per la sussistenza del delitto di falsità materiale, non è necessario che vi sia un intervento materiale su un atto pubblico, ma è sufficiente che, attraverso la falsa rappresentazione della realtà veicolata, tale atto (documento) appaia sussistente, con la conseguente lesione recata al bene della fede pubblica.
Infine, sotto il profilo sanzionatorio, l’illecito soggiace alla pena prevista dalle fattispecie ex articolo 476 c.p., ridotta di un terzo. Si tratta di un reato procedibile d’ufficio e la competenza spetta al Tribunale in composizione monocratica; l’arresto è facoltativo, mentre il fermo è consentito.
In ultima analisi, si ritiene opportuno e doveroso precisare che, secondo la costante giurisprudenza degli ermellini, la falsità materiale in atto pubblico commesso da un privato o da un pubblico ufficiale al di fuori dell’esercizio delle sue funzioni, prevista dall’art. 482 c.p., costituisce una figura autonoma di reato e non un’ipotesi attenuata dei reati di cui all’art. 476 c.p.

 

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Note

(1) Sulla rilevanza penale del falso in copia si sono appena pronunciate le Sezione Unite del Supremo Collegio (n. 35814 del 28 marzo 2019, depositata in Cancelleria il 07 agosto 2019) stabilendo come “la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l’apparenza di un atto originale”.

(2) La apposizione, sul libretto di circolazione, della falsa impronta della Motorizzazione civile, volta a far apparire adempiute le formalità di revisione integra i reati di cui agli artt. 476, 482 e 469 c.p. e non anche la fattispecie di cui all'art. 80 comma diciassettesimo D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, riguardante la mera esibizione agli organi competenti di una falsa revisione, ossia l'uso di un atto falso. (Cass. pen., sez. V, 20 maggio 2004, n. 23670)

(3) La contraffazione del testamento olografo, pubblicato dal notaio con l'osservanza delle formalità previste dall'art. 620, comma 3, c.c., integra il delitto di cui agli artt. 476, 482 e 491 c.p. (Cass. pen., sez. V, 10 gennaio 1996, n. 247)

(4) Quando la copia fotostatica di un documento autorizzativo o certificativo, regolarmente rilasciato, è del tutto identica all'originale (per caratteristiche della carta, colore, consistenza), lo scopo di contraffare il documento medesimo e di trarre in inganno gli organi di polizia è realizzato. (Cass. pen., sez. V, 13 agosto 1998, n. 9366)