Professione forense

Decreto "Cura Italia": analisi delle misure disposte in materia di giustizia civile

Redazione
martelletto

di Alberto M. Di Alberto e Gabriella Tedeschi

Il decreto dispone il rinvio di tutte le udienze e la sospensione di tutti i termini relativi all'attività giudiziaria con un intervento molto più incisivo e generalizzato rispetto alla classica sospensione feriale estiva di cui alla l. n. 742 del 7 ottobre 1969. La più ampia portata della sospensione disposta dal decreto n. 18, spiegata dalla eccezionale finalità di fronteggiare la grave emergenza epidemiologica da COVID-19, la si rinviene in molteplici differenze con l'ordinaria sospensione feriale, a partire dai molto più limitati casi di esclusione dalla sospensione che analizzeremo più avanti.
Nonostante il carattere generale della disposizione e il chiarimento di alcuni dubbi sorti nell'interpretazione del primo decreto recante la sospensione dell'attività giudiziaria, decreto legge n. 11 dell'8 marzo 2020, rimangono ancora delle zone grigie sul quale il decreto non si esprime e che verranno risolte dai provvedimenti attuativi che ogni singolo Tribunale è tenuto ad emettere e dalle prassi applicative degli stessi operatori del diritto nelle 26 corti d'appello italiane.
Nella presente analisi si cercherà di risolvere alcuni dubbi che potrebbero sorgere nell'interpretazione del decreto, offrendo un'interpretazione eziologica e sistematica basata sui criteri della opportuna buona fede processuale.
L'analisi degli effetti delle previsioni dell'art. 83 sui procedimenti civili, sarà scandita per i periodi temporali regolamentati dal decreto.

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