Professione forense

Compenso per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione: le modifiche in G.U.

Redazione

Il Ministero della Giustizia, con il decreto 22 aprile 2021, n. 104 (in G.U. n. 172/2021), ha «ritenuto di dover confermare l'attribuzione al giudice dell'esecuzione della possibilità di una riduzione percentuale degli importi da corrispondere al professionista delegato, ma di procedere ad una rideterminazione complessiva sia della riduzione sia dell'incremento percentuale previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 15 ottobre 2015, n. 227, in modo da realizzare sul punto un completo allineamento delle due previsioni». L'intervento si è reso necessario dopo che il Consiglio di Stato ha annullato il decreto ministeriale del 2015 con riferimento alla percentuale massima di riduzione (60%) prevista dagli artt. 2, comma 3, per i beni immobili, e 3, comma 3, per i beni mobili iscritti in pubblici registri.

Quanto al compenso per l'espropriazione di beni immobili, l'art. 2, comma 3, d.m. 15 ottobre 2015, n. 227 viene dunque in tal senso modificato: «Tenuto conto della complessità delle attività svolte, il giudice dell'esecuzione può aumentare l'ammontare del compenso liquidato a norma del comma 1 in misura non superiore al 60 per cento oppure ridurlo in misura non superiore al 25 per cento». Resta salvo il rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 10% dell'importo del compenso determinato a norma del presente articolo, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

Il successivo art. 3, comma 3, relativo al compenso per l'espropriazione di beni mobili registrati, viene invece modificato con la soppressione delle parole «, ma il compenso liquidato non può essere aumentato in misura superiore al 40 per cento». Per la determinazione del compenso dunque occorre fare applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3.

 

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