Professione forense

COA Milano: la liquidazione della parcella spettante al difensore d’ufficio non può essere chiesta dal sostituto processuale

Redazione
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Nella seduta del 28 gennaio 2021, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano ha emesso una delibera con cui ha stabilito che la richiesta di liquidazione della parcella relativa ai compensi spettanti ai difensori d’ufficio deve essere presentata solo dal titolare della difesa d’ufficio, non dal sostituto processuale nominato ai sensi dell’art. 102 c.p.p..

La l. n. 60/2001, infatti, prevede che il difensore d’ufficio possa essere direttamente remunerato dallo Stato nel caso in cui il diretto interessato si sia reso inadempiente, mentre la possibilità di nominare un sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. è possibile solo qualora vengano rispettate le caratteristiche specifiche della difesa d’ufficio, cioè l’immutabilità dell’incarico in capo al titolare della difesa d’ufficio.

Con tale nomina si instaura un rapporto diretto tra delegante e sostituto processuale, potendo la liquidazione della parcella essere richiesta solamente dal primo. Tuttavia, ciò non si traduce in una disparità di trattamento tra i due.

Da ciò consegue, inoltre, l’impossibilità per il sostituto di agire direttamente nei confronti del cliente per recuperare il credito professionale dell’attività svolta, diritto che rimane in capo al titolare della difesa, così come anche la successiva richiesta di liquidazione in caso di inadempienza.

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