CNF, stop al contributo economico fino al 30 settembre 2020
Delibera n. 167. Il Consiglio Nazionale Forense, con la delibera n. 167 adottata nella seduta dello scorso 20 marzo, ha deciso di adottare due misure, da subito esecutive, a favore della società civile e degli avvocati. Lo scopo è quello di contrastare il virus COVID-19 e sostenere i professionisti del settore.
Nel dettaglio si prevede:
- la sospensione della riscossione del contributo economico dovuto dai COA al Consiglio Nazionale Forense fino al 30 settembre 2020;
- di destinare la somma di 250 mila euro per l'acquisto, in accordo con la Protezione Civile, di strumenti sanitari utili per far fronte all’emergenza in corso, quale significativa espressione di solidarietà di tutta la categoria forense.
Delibera 168. Con la delibera n. 168, invece, il CNF ha stabilito che l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 non verrà conteggiato ai fini del triennio formativo (art. 12, comma 3, Regolamento CF n. 6 del 16 luglio 2014). Viene chiarito che «nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, ciascun iscritto adempie l’obbligo formativo di cui all’art. 11 della l. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo cinque crediti formativi, di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale. I crediti formativi acquisiti nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD. I crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materia, da parte dell’iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo».