Legislazione

Class action: tutte le novità della riforma nella nota del Servizio studi del Senato

Redazione

Il futuro della class action: «Uno strumento di più ampia portata». Già passato al vaglio della Camera dei deputati e delle Commissioni riunite 2ª e 10ª, il disegno di legge n. 844 ha come obiettivo quello di trasfondere la disciplina dell’azione di classe all’interno del codice di procedura civile, normativa che attualmente è contenuta nel codice del consumo. In virtù del d.d.l. in questione, tale trasferimento renderebbe la disciplina della class action «uno strumento di più ampia applicazione e portata». Alla luce di ciò, la nota del senato n. 66 illustra brevemente il contenuto del disegno di legge di riferimento, più precisamente soffermandosi sull’ambito di applicazione, sui destinatari e sulla disciplina processuale a cui sarà destinata l’azione di classe, oggi protagonista.

La domanda e la competenza, i primi aspetti dell’art. 840 c.p.c. La forma della domanda e il giudizio di ammissibilità sono le prime tematiche trattate dalla nota studi e previste dall’atteso art. 840-ter c.p.c. secondo cui la domanda di azione di classe deve proposta con ricorso esclusivamente nell’ambito di un rito sommario di cognizione il cui decreto di fissazione dell’udienza, al fine di garantire un’idonea pubblicità, deve essere pubblicato sul portale del Ministero della Giustizia. Mentre, il giudice competente a conoscere l’azione di classe è individuato nella sezione specializzata in materia di impresa del tribunale ove ha sede la parte resistente, e, sempre tale organo, deve valutare l’ammissibilità della domanda entro 30 giorni, pubblicando, sul portale del Ministero della Giustizia, tramite ordinanza ed entro 15 giorni, la decisione assunta. Quanto ai casi di innammissibilità della domanda, il d.d.l., elencando diverse ipotesi, ripropone quelli che sono già contemplati nella vigente legislazione. L’ordinanza che decide sull’ammissibilità, continua la nota studi, può essere reclamata entro 30 giorni presso la Corte d’Appello senza particolari ripercussioni sospensive.

Pluralità di azioni di classe: in vista un ostacolo. L’ipotesi disciplinata dall’art. 840-quater c.p.c. è quella dell’eventuale pluralità di azioni di classe aventi il medesimo oggetto. Possibilità che, in base a quanto previsto dal d.d.l. n. 844, incontra un divieto: decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del ricorso sul portale, non è più possibile presentare ulteriori azioni di classe fondate sui medesimi fatti e rivolte nei confronti dello stesso resistente, pena la cancellazione dal ruolo e la non riassunzione. Tuttavia la riforma fa’ salva la proponibilità di azioni di classe a tutela di quei diritti che non potevano essere fatti valere alla suddetta scadenza dei suddetti 60 giorni, infatti, sottolinea la nota studi, «l’art. 840-quater c.p.c. non sembri disciplinare in alcun modo il tema della proponibilità di due azioni di classe da parte di due classi di soggetti diversi tra loro…».

Nuove previsioni per aderire all’azione di classe. Oggi, a norma del codice del consumo, è possibile aderire all’azione di classe solo dopo l’ordinanza che ammette l’azione ma non dopo la sentenza di merito. Sul punto, l’art. 840-quinquies e sexies c.p.c., oltre a prevedere una rigida disciplina probatoria, regolando il procedimento e la sentenza di accoglimento dell’azione di classe, prevedono nuove possibilità, termini e modalità per presentare tale adesione, ossia subito dopo l’ordinanza che ammette l’azione o nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio. La domanda di adesione, inoltre, incontra il frontale telematico: la domanda dovrà essere inviata a mezzo PEC o SERC sul portare dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia.

Ulteriori novità. I successivi commi dell’art. 840 regolano la disciplina del ricorso avverso il provvedimento emesso, mentre, il comma quaterdecies interviene su un aspetto che, ad oggi, non viene trattato dal codice del consumo: gli accordi transattivi tra le parti. Un’ulteriore disciplina che verrà profondamente modificata è quella dell’azione inibitoria collettiva attraverso cui, abrogando gli artt. 139 e 140 del codice del consumo, chiunque abbia interesse, nonché le organizzazioni e alle associazioni iscritte nell’elenco del Ministero della giustizia, potrà rivolgersi al giudice.
In conclusione, la nota, approfondisce il fronte telematico, stabilendo che per le comunicazioni destinate alla cancelleria della sezione specializzata e le attività affini, essendo dirette al portale telematico del Ministero della Giustizia, si applicheranno le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche.