Professione forense

Camere arbitrali dell’avvocatura: il dossier del Senato

Redazione
nota senato

Con la nota studi n. 41 del 2019, il Servizio Studi del Senato della Repubblica ha reso noto il dossier di documentazione relativo all’iniziativa di legge dei sen. Caliendo e altri che si propone di regolare la costituzione delle camere arbitrali dell’avvocatura.

Normativa vigente. La possibilità di costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie è stata prevista dalla l. n. 247/2012, la quale ha riformato l’ordinamento professionale forense. Tale nuova disciplina ha anche previsto l’adozione di un regolamento “su misura” in materia, attualmente contenuto nel decreto ministeriale 14 febbraio 2017, n. 34 recante, per l’appunto, “Regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie”.

La nuova proposta. Partendo dall’attuale quadro normativo, il disegno di legge in oggetto si propone di recare alla disciplina delle camere arbitrali dell’avvocatura una rilegificazione della stessa, con il fine di ridurre i giudizi pendenti in materia civile e di impedire la formazione di nuovo arretrato.
Fra i 15 articoli di cui si compone la proposta di legge, l’articolo 1 prevede la costituzione, presso ciascun consiglio dell’ordine degli avvocati, di una camera arbitrale dell’avvocatura, con la finalità di promuovere il ricorso ad arbitri rituali per la risoluzione delle controversie e di amministrarne lo svolgimento. I componenti del Consiglio dell’ordine in carica, prosegue la disposizione, non possono svolgere la funzione di arbitri ed essere dunque iscritti nell’elenco relativo. Funzione fondamentale, poi, è quella del CNF che è chiamato a vigilare sul corretto funzionamento di tale organo.
I seguenti articoli si occupano di disciplinare la funzione degli arbitri, la determinazione dei criteri di assegnazione da parte delle Camere arbitrali degli incarichi agli arbitri, l’accesso volontario delle parti al procedimento arbitrale, la sede dell’arbitro e i casi di sostituzione o ricusazione dello stesso.
Il procedimento è disciplinato, con opportuno richiamo agli artt. 806 e ss. c.p.c., dall’art. 8 del disegno di legge mentre i due articoli successivi prevedono la possibilità del ricorso per ingiunzione e l’obbligo per l’arbitro di tentare la conciliazione delle parti.
L’ultima parte, infine, riguarda il lodo arbitrale, quale titolo esecutivo e per la trascrizione, il regime fiscale e il gratuito patrocinio.

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