Avvocato ultrasessantenne e formazione continua: l’esonero si applica retroattivamente?
La causa di esonero dall'obbligo di formazione continua degli avvocati conseguente al raggiungimento del sessantesimo anno di età si applica anche ai procedimenti disciplinari relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della disposizione che la ha istituita.
Per leggere il testo integrale dell'approfondimento, a firma dell'Avv. Samantha Mendicino, vai su dirittoegiustizia.it