Avvocato trasferito in un paese extra UE: permanenza nell’Albo ed esercizio della professione
Il quesito. Il COA di Torre Annunziata ha domandato al CNF se, un avvocato che trasferisca la sua residenza in un paese extraeuropeo mantenendo un domicilio professionale nell’ambito del proprio circondario in Italia, possa restare iscritto all’Albo professionale italiano e alla Cassa Forense, nonché patrocinare nei giudizi in cui è costituito e assumere nuovi incarichi.
La risposta del CNF. Il Consiglio, con il parere n. 83 del 12 dicembre 2018, ha chiarito che l’art, 7, comma 5, della l. n. 247/2012 prevede che gli avvocati italiani, che esercitano la professione all’estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l’iscrizione all’Albo del circondario del Tribunale ove avevano l’ultimo domicilio in Italia e devono continuare versare il contributo annuale per l’iscrizione all’albo.
Dunque, viene specificato che, nella casistica sopra esposta, l’avvocato rimane iscritto all’Albo dell’Ordine e di conseguenza può compiere tutte le attività che sono proprie della professione.
In merito agli obblighi previdenziali, il CNF rimanda al Regolamento della Cassa Forense “di attuazione dell’art. 21 commi 8 e 9 legge n. 247/12” (pubblicato in G.U. il 20 agosto 2014).