Avvocato sotto procedimento disciplinare e omessa comunicazione della PEC
Il COA di Roma ha formulato un quesito al CNF al fine di sapere se è possibile procedere alla cancellazione di un avvocato dall'albo per mancata comunicazione dell'indirizzo PEC, nonostante penda nei suoi confronti un procedimento disciplinare.
Con il parere n. 39 dell'8 luglio 2021, il CNF, richiamando l'art. 16, comma 7-bis, d.lgs. n. 185/2008, come modificato da ultimo dall’art. 37 d.l. n. 76/2020, ha chiarito che la procedura da seguire in caso di mancata comunicazione al COA dell'indirizzo PEC prevede la diffida ad adempiere entro 30 giorni. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, deve essere applicata la sanzione della sospensione amministrativa dall'albo fino alla comunicazione dello stesso domicilio digitale. Resta infatti salvo il divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare.