Avvocato sospeso per aver autenticato una procura falsa nonostante il consenso del cliente
In seguito alla denuncia querela di un cliente, la Procura della Repubblica di Pescara esercitava l’azione penale nei confronti di un avvocato, accusato di aver apposto falsamente la firma dell'assistito in calce al mandato per adire il giudice del lavoro, oltre ad aver incassato le competenze legali, senza emettere documentazione fiscale.
Il Consiglio di disciplina (CDD) apriva procedimento disciplinare ed irrogava la sanzione della sospensione per due mesi.
Il professionista ricorre presso il CNF deducendo l'insussistenza e intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare, chiedendo la rimodulazione della sanzione.
La doglianza è infondata. Nel caso di specie, il Collegio ritiene che il termine di prescrizione «inizi a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale e, pertanto, è irrilevante, ai fini di detta decorrenza, il periodo che va dalla commissione del fatto al momento dell’esercizio dell’azione penale».
Infatti, secondo un precedente orientamento giurisprudenziale, «agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare di cui all’art. 51 R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile), occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, dignità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare (che ai sensi dell’art. 44, co. 1, del citato R.D.L. è obbligatorio) abbia luogo per i fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Pertanto, mentre nella prima ipotesi il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nel - la seconda il termine predetto non può decorrere che dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale diviene “irrevocabile, restando irrilevante il perio dodecorso dalla commissione del “fatto all’instaurarsi del procedimento penale» (Cass. n. 140/2018).
E «qualora il procedimento disciplinare a carico dell’avvocato riguardi un fatto costituente reato per il quale sia stata esercitata l’azione penale, il termine di prescrizione dell’azione disciplinare inizia a decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza penale, prescindendosi dalla sospensione del procedimento disciplinare e restando irrilevante il periodo “decorso dalla commissione del fatto alla instaurazione del procedimento penale» (CNF sentenza n. 42/2019).
Per tutti questi motivi il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso dell’avvocato.