Giurisprudenza

Avvocato cancellato ma non rimborsato: Cassa Forense non restituisce i contributi integrativi versati

Redazione

Un avvocato proponeva opposizione alla cartella esattoriale con cui si era visto intimare il versamento della contribuzione a Cassa Forense per l’anno 2008, anno in cui aveva chiesto ed ottenuto la cancellazione dalla Cassa per mancanza del requisito di continuità professionale in ragione del fatto che aveva recepito un reddito inferiore alla soglia minima nel triennio precedente. L’opposizione veniva accolta sia in primo che in secondo grado e la Cassa veniva condannata alla restituzione dei contributi versati nel triennio. Secondo la Corte territoriale, ai sensi della l. n. 319/1975, art. 3, come modificato dalla l. n. 576/1980 «una volta esercitato il potere di revisione degli iscritti con riferimento alla continuità nell’esercizio della professione nel quinquennio, scattava l’obbligo per la Cassa di restituire i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci “all’albo”. Inoltre, il diritto al rimborso andava riconosciuto, avendone fatto l’interessato specifica domanda, sia con riferimento alla contribuzione soggettiva che a quella integrativa, non potendosi cogliere differenze dal tenore testuale della disposizione citata».
Cassa Forense ha proposto ricorso in Cassazione deducendo la violazione dell’art. 3, ultimo comma, l. n. 319/1975, come modificato dalla l. n. 576/1980.

La Cassazione ritiene di dover dare continuità al precedente con cui aveva precisato «sia pure riguardo a fattispecie di restituzione dei contributi per il caso di mancata maturazione del diritto a pensione, che l’obbligo di rimborso concerne soltanto i contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, dovendosi dare rilievo alla mancata previsione del diritto alla restituzione di detti contributi, in coerenza con la funzione solidaristica degli stessi» (Cass.Civ. n. 10458/98). Precisa infatti la pronuncia in commento che, a seguito della delibera di cancellazione, si assiste all’annullamento retroattivo del rapporto previdenziale. Posto che l’obbligo del versamento del contributo integrativo «è strettamente inerente alla prestazione professionale resa in virtù dell’iscrizione all’Albo professionale» e che l'art. 2 l. n. 319/1975 prevede «la possibilità di esonerare i nuovi iscritti alla Cassa, o altri soggetti investititi di funzioni istituzionali, dalla prova del requisito della continuità, ma non revoca in dubbio che l’attività professionale sia stata legittimamente esercitata in virtù dell’iscrizione all’Albo», ne consegue che «il contributo integrativo di cui all’art. 11, non viene "indebitamente percepito" dalla Cassa nel periodo di iscrizione, ma viene da questa legittimamente riscosso, in forza delle disposizioni di legge vigenti e in relazione all’esercizio dell’attività professionale consentito dall’iscrizione all’Albo, sicché non trova applicazione l’art. 2033 c.c., che regola in via generale la ripetizione dell’indebito».
Depone in tal senso anche il dato letterale di cui all’art. 22 l. n. 576 secondo cui per coloro che cessano dall’iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione, è riconosciuto solo il diritto al rimborso dei contributi di cui all’art. 10, nonché degli eventuali contributi minimi e percentuali previsti dalla precedente legislazione, ma non dei contributi integrativi di cui all’art. 11.
Secondo il Collegio «il carattere solidaristico della previdenza forense come modellata dalla l. n. 576/1980, carattere evidenziato in più arresti della Corte Costituzionale (Corte Cost. nn. 132 e 133 del 1984), non esaurisce del resto i suoi effetti durante il rapporto di iscrizione alla Cassa, mentre la cessazione del rapporto non fa venir meno retroattivamente il vincolo di solidarietà. La restituzione di un contributo pagato al solo fine di solidarietà ne snaturerebbe il contenuto e, impedendo l’attuazione del principio solidaristico costituzionalmente garantito (art. 2 Cost.), sarebbe pure contrario ai principi costituzionali, poiché il fine solidaristico che caratterizza la previdenza forense non viene meno per effetto della cancellazione dell’iscritto».
Per questi motivi, il ricorso viene accolto e la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

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