Avvocato cancellato dall’albo per mancanza del titolo: inutile invocare vizi di forma o errores in procedendo
Con la sentenza n. 233 del 4 dicembre 2020, il CNF ha chiarito che «il provvedimento di cancellazione dall’albo per assenza del titolo abilitante all’iscrizione è atto a contenuto vincolato, che non ammette valutazioni discrezionali (a differenza di altri requisiti di iscrizione, quali, ad esempio, l’esemplarità della condotta), sicché non è annullabile per violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
La vicenda nasce dalla cancellazione, disposta dal COA di Palermo, di un avvocato iscritto alla Sezione Speciale degli Avvocati Comunitari stabiliti, provvedimento che faceva seguito alla comunicazione con cui l’Ordine Spagnolo indicato dall’interessato aveva dichiarato che egli non godeva della qualità di Colegiados non essendo stati compiuti i requisiti di iscrizione.
Con il ricorso dinanzi al CNF, l’avvocato invoca diversi vizi procedurali nei quali sarebbe incorso il COA sulla cui base sostiene la nullità del provvedimento.
Dopo aver riepilogato i passaggi processuali che hanno portato il COA all’adozione del provvedimento impugnato, il CNF ricorda che «le circostanze addotte dal ricorrente in merito al fatto che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo non avesse compiutamente informato l’abogado [ricorrente] della nota del [omissis] con la quale il Consiglio dell’Ordine di Santa Cruz de la Palma comunicava al Consiglio dell’Ordine di Palermo che il predetto non godeva della qualità di “Colegiados” non essendo compiuti i requisiti di iscrizione devono ritenersi privi di effetto, atteso che l’adozione della delibera di cancellazione è da considerarsi atto a contenuto vincolato, insuscettibile quindi di valutazione discrezionale».
Anche la Corte di Cassazione ha infatti affermato che «qualora nel valutare le singole domande di iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti i Consigli dell’Ordine rilevino la carenza dei requisiti necessari a tal fine dovranno negare la iscrizione . Parimenti, qualora la carenza dei requisiti venga rilevata dopo l’iscrizione, dovranno procedere alla cancellazione» (Cass. SS.UU. n. 19405/17).
Concludendo, «alla natura vincolata del provvedimento di cancellazione consegue la infondatezza della domanda di annullamento della delibera di cancellazione per la denunciata violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, in vero nel caso di specie neppure riscontrabile per le anzidette ragioni, in quanto comunque l’esito del procedimento amministrativo avviato ai sensi dell’art. 17 comma 12 legge 247/2012 , non avrebbe potuto essere diverso rispetto al provvedimento adottato».