Professione forense

Avvocati: in vigore dal 1° gennaio 2022 il Regolamento per le STA

Redazione
Avvocato

Cassa Forense ha reso noto che dal 1° gennaio 2022 entrerà in vigore il regolamento per l'esercizio in forma societaria della professione forense.
I COA dovranno, quindi, comunicare telematicamente all’Ente, entro 30 giorni dall’adozione della delibera, le iscrizioni delle STA.
In caso di mancata comunicazione, la STA è comunque tenuta a registrarsi in un’apposita sezione del sito di Cassa, che verrà istituita a breve.

Le STA hanno:

  • obblighi dichiarativi

Le STA che risultano iscritte nella sezione speciale dell’Albo, anche se per frazione di anno, devono inviare telematicamente il Modello 5-ter, entro il 30 settembre di ciascun anno (a partire dal 30/09/2022). L’invio del Mod. 5-ter è obbligatorio e va trasmesso sempre anche in caso di reddito zero.
Nel Modello 5-ter occorre indicare:

  1. l’ammontare del reddito complessivo prodotto, anche se negativo;
  2. il volume d’affari IVA al netto del contributo integrativo confluito nel valore dichiarato ai fini dell’IVA;
  3. l’ammontare degli utili, anche non distribuiti, della Società;
  4. i compensi versati a ciascun socio iscritto a Cassa Forense, nonché le percentuali di partecipazione agli utili di ogni socio, anche non iscritto a Cassa;
  5. eventuali variazioni a seguito di accertamenti fiscali divenuti definitivi per anno o per anni anteriori;
  • obblighi contributivi

In sede di compilazione del mod.5-ter la STA dovrà versare, entro il 30 settembre di ciascun anno, il contributo integrativo nella misura del 4% sull’intero volume annuo di affari prodotto nell’anno di esercizio, anche se non riscosso dal cliente.
Inoltre, l’obbligo del pagamento del contributo soggettivo ricade su ogni singolo socio iscritto alla Cassa, in sede di mod. 5 annuale, in ragione della percentuale di partecipazione agli utili anche se non distribuiti, secondo la disciplina ordinaria prevista dagli artt. 17 e 20 del Regolamento Unico della Previdenza Forense.
Il regolamento precisa, infatti, che la quota di reddito attribuibile al socio iscritto alla Cassa, è equiparata, ai soli fini previdenziali, a reddito netto professionale.

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