Professione forense

Avvocati: quando entrerà in vigore l'obbligo di green pass?

Redazione
Avvocato

L’esibizione della certificazione verde per gli avvocati sta sollevando molti dubbi ai quali servono risposte urgenti. Per questo il CNF e l’OCF hanno sollecitato il Ministro della Giustizia Cartabia a chiarire al più presto la questione, che per il momento rimane sospesa.

I dubbi riguardano principalmente l’entrata in vigore dell’obbligo per i difensori di esibire il green pass, che secondo l’attuale interpretazione dovrebbe essere quella del 1° febbraio 2022.

I due organi forensi sottolineano che sono costretti a «scrivere e a richiedere un urgente intervento chiarificatore in ordine all’entrata in vigore delle previsioni del d.l. n. 1/2022 che dispongono l’obbligo per i difensori di esibire le certificazioni verdi COVID-19 per accedere ai Tribunali e svolgere il proprio ministero». Continuano poi specificando – «vero è che altra disposizione del d.l. n. 52/2021 (come modificata dal d.l. n. 1/2022) regola nello specifico l’obbligo di esibizione di certificazione verde (tra l’altro) per i difensori, le parti e i testimoni, senza disporre norme speciali circa l’entrata in vigore, ma tale disciplina non può essere avulsa dal contesto normativo generale appena dettagliato». Proseguono - «con la modifica dell’art. 9-sexies del d.l. 52/2021, difatti, si è operata con fonte legislativa primaria la scelta di esonerare in ogni caso parti e testimoni dall’obbligo di certificazione verde il quale è, al contrario, esteso a difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia. Resta affidata, dunque, alla fonte regolamentare, che non a caso vede il coinvolgimento del Ministero della Giustizia, la selezione di specifiche materie in cui la necessità di «assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona» possa esonerare anche difensori e ausiliari dall’obbligo di possesso ed esibizione (si pensi alla tutela cautelare urgente)». Ancora – «l’interpretazione proposta è l’unica coerente con la lettera del disposto normativo e soprattutto l’unica a sfuggire all’irragionevolezza e alla contrarietà con i principi espressi dall’art. 24 Cost., i quali risulterebbero irrimediabilmente violati a fronte dell’entrata in vigore immediata – e dunque fin da sabato 8 gennaio – di misure che incidono sulla funzione difensiva, misure salvaguardate, peraltro, dalla previsione per cui il mancato possesso o la mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 non costituiscono «impossibilità di comparire per legittimo impedimento». Concludono poi - «non compete agli scriventi ricordare la difficoltà, nelle attuali condizioni del Paese, di sottoporsi a tampone soprattutto in giorni festivi e prefestivi (ovvero il 9 e l’8 gennaio appena trascorsi), ma mi preme ricordare che in prima battuta il d.l. n. 52/2021 aveva ritenuto di tenere indenne la funzione difensiva da qualsivoglia condizionamento, esonerando gli Avvocati dall’obbligo di esibizione di certificazione proprio in ragione della delicatezza della funzione svolta. Le condizioni del Paese hanno ritenuto necessario un ripensamento che l’Avvocatura non contesta ma che, con fermezza, chiede venga attuata nel pieno rispetto del diritto dei cittadini ad essere pienamente difesi innanzi agli Organi di giustizia».

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