Giurisprudenza

Ammissibilità dell'azione revocatoria nei confronti del curatore: parola alle Sezioni Unite

Redazione

Il caso. Il tribunale, decidendo sull’opposizione allo stato passivo avanzata dalla curatela del fallimento di una società in liquidazione nei confronti della curatela del fallimento di una S.r.l., rigettava la predetta opposizione confermando il provvedimento di diniego emesso dal Giudice Delegato avverso la domanda presentata ex art. 103 l.fall. e con la quale – in virtù della contestuale istanza revocatoria di due atti dispositivi posti in essere dalla società opposta in bonis, si chiedeva la restituzione a quest’ultima (poi fallita) del compendio aziendale oggetto di cessione. Il tribunale riteneva assorbente il profilo dedotto dalla curatela opposta dell’inammissibilità di un’azione revocatoria proposta nei confronti di un fallimento dopo l’apertura del concorso e, in virtù del principio della cristallizzazione del passivo fallimentare, ha confermato il diniego alla richiesta di restituzione dei beni aziendali del cui trasferimento si assumeva l’inefficacia per la contestuale domanda revocatoria avanzata dalla curatela opponente.

La Corte di Cassazione, nel ritenere necessario rimettere gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ripercorre la giurisprudenza espressa sul tema dell’ammissibilità dell’azione revocatoria avanzata nei confronti di una curatela fallimentare partendo – in particolare - dal consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è ammissibile un’azione revocatoria , ordinaria o fallimentare, nei confronti di un fallimento, stante il principio di cristallizzazione del passivo alla data di apertura del concorso ed il carattere costitutivo della predetta azione.

La Cassazione ha inoltre ritenuto meritevole di riflessione, anche alla luce del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, l’orientamento secondo il quale il divieto di azioni esecutive individuali posto dall’art. 51 l.fall. non osta alla procedibilità della revocatoria ordinaria già promossa dal creditore dell’alienante, laddove la domanda ex art. 2901 c.c. sia stata trascritta anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell’acquirente.

La posizione della Cassazione. Sostenere che il fallimento impedisce la possibilità di agire in revocatoria contro la procedura significa creare una fattispecie di irrevocabilità sopravvenuta dell’acquisto: il fallimento “ripulisce” l’acquisto che viene a sanarsi per una vicenda propria del terzo avente causa.