Deontologia forense

Aggiornamento formativo da autodidatta? Sì, se autorizzato

Redazione

Il caso. Il COA di Reggio Emilia infliggeva la sanzione dell’avvertimento nei confronti di un avvocato, per via della violazione dell’art. 6 del Regolamento per la Formazione continua n. 25-C, dovuta al mancato assolvimento dell’obbligo formativo per tre anni consecutivi (2011-2013).
Avverso la suddetta decisione, l’avvocato si rivolge al Consiglio Nazionale Forense, sostenendo di aver adempiuto all’obbligo formativo in via autonoma e lamentando l’incompatibilità tra il Regolamento citato e la norma primaria sopravvenuta di cui all’art. 11, l. n. 247/2012, che attribuisce al CNF la possibilità di “superare” l’attuale sistema dei crediti formativi.

 

La formazione autonoma dell’avvocato. Il CNF respinge il ricorso proposto dall’avvocato, osservando come sia la giurisprudenza amministrativa ad affermare la legittimità del Regolamento per la Formazione continua del 2007, posto che le sue disposizioni sono rivolte alla collettività in vista di una prestazione professionale sempre migliore. Inoltre, la stessa giurisprudenza si esprime in senso affermativo anche sul potere del CNF di adottare il Regolamento citato e di sanzionarne, quindi, la mancata applicazione, ravvisando la fonte legislativa di un siffatto potere nell’art. 2, comma 3, D.L. n. 233/2006.
Quanto, invece, al lamentato contrasto con l’art. 11 della sopravvenuta l. n. 247/2012, il Consiglio osserva come il Regolamento citato sia rimasto in vigore fino all’emanazione del nuovo Regolamento n. 6/2014, applicandosi, dunque, alla fattispecie in oggetto, poiché lo ius superveniens non contiene alcuna abrogazione espressa in tema di formazione continua.
Per quanto riguarda, infine, l’aggiornamento svolto dal ricorrente autonomamente, il CNF sostiene che tale attività in via autonoma sia pienamente consentita dal Regolamento del 2007, a condizione che sia autorizzata dallo stesso ovvero dai Consigli dell’Ordine competenti, per esigenze di verifica e controllo circa l’attività di autoaggiornamento.
Per questi motivi, il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso e conferma la decisione del COA di Reggio Emilia.

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